Per un imprenditore o un professionista, la gestione del rischio fiscale passa inevitabilmente dalla conoscenza dei tempi a disposizione dell’amministrazione finanziaria per effettuare i controlli. Esiste un regime premiale che consente di ridurre di due anni la finestra di accertamento, ma come ricordato dalla recente risposta n. 77/2026 dell’Agenzia delle Entrate, i requisiti per accedervi sono estremamente rigorosi e non ammettono deroghe, nemmeno per spese apparentemente marginali come i valori bollati.
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Il beneficio: due anni in meno di “rischio fiscale”
L’articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015 stabilisce una significativa riduzione dei termini di decadenza per l’accertamento. In particolare, i termini previsti per l’IVA (art. 57, D.P.R. 633/1972) e per le imposte sui redditi (art. 43, D.P.R. 600/1973) sono ridotti di due anni. Questo significa che, a fronte di una trasparenza totale, il contribuente vede accorciarsi il periodo durante il quale può subire rettifiche dall’ufficio.
Le condizioni per l’accesso al regime premiale
Il beneficio non è automatico, ma spetta ai soggetti passivi IVA che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari e la corretta documentazione delle operazioni. Per ottenere lo sconto biennale, devono coesistere precisi requisiti.
| Categoria | Requisito Obbligatorio | Riferimento Normativo |
| Documentazione | Documentare tutte le operazioni attive tramite fattura elettronica via SdI o memorizzazione/invio telematico dei corrispettivi. | Art. 1, d.lgs. 127/2015 |
| Tracciabilità | Garantire la tracciabilità di tutti i pagamenti (ricevuti ed effettuati) per operazioni superiori a euro 500. | Art. 3, d.lgs. 127/2015 |
| Comunicazione | Indicare l’esistenza dei presupposti nella dichiarazione annuale dei redditi relativa a ciascun periodo d’imposta. | Art. 4, D.M. 4 agosto 2016 |
Tracciabilità, il limite di 500 euro e i pagamenti in contanti
Il punto più delicato riguarda la tracciabilità. La normativa specifica che la riduzione dei termini non si applica se il contribuente effettua o riceve anche un solo pagamento superiore a 500 euro mediante strumenti non tracciabili (come il denaro contante).
L’importo di 500 euro deve essere considerato comprensivo di eventuali imposte e oneri accessori. Nella Risposta n. 77/2026, l’Agenzia ha chiarito che nel concetto di “operazione” rientra la totalità delle attività poste in essere nell’esercizio dell’impresa o della professione.
Come assicurarsi il diritto all’accertamento ridotto
Per difendere il diritto all’accertamento ridotto, è fondamentale che il contribuente e il suo consulente pongano attenzione a tre aspetti chiave:
- il monitoraggio della cassa. È necessario evitare tassativamente pagamenti in contanti sopra i 500 euro per qualsiasi acquisto aziendale, inclusi i servizi o i beni esenti o fuori campo IVA che rientrano comunque nell’attività d’impresa;
- scelta volontaria. Coloro che sarebbero esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica o memorizzazione dei corrispettivi devono comunque adottare tali modalità su base volontaria se intendono beneficiare della riduzione dei termini;
- dichiarazione dei redditi. La mancata comunicazione dei presupposti nel modello dichiarativo rende il beneficio inefficace per quel periodo d’imposta, rendendo vani gli sforzi di tracciabilità compiuti durante l’anno.












Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it