Bonus Renzi 2026: chi lo riceve ancora in busta paga e chi lo ha perso

Istruzioni pratiche per datori di lavoro e consulenti: chi ha diritto ai 100 euro, come gestire la fascia 15.000-28.000 euro e come evitare i recuperi fiscali a fine anno.

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Il trattamento integrativo, comunemente noto come “bonus Renzi” o “bonus 100 euro”, continua a rappresentare un punto fondamentale nella gestione del payroll. Per i datori di lavoro e i commercialisti la sfida principale nel 2026 rimane la corretta individuazione dei beneficiari per evitare pesanti recuperi in sede di conguaglio. Ecco come gestire l’erogazione in cedolino, chi ne ha diritto e chi, invece, è stato escluso dalle ultime evoluzioni normative.

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Trattamento integrativo 2026: le soglie di reddito dei beneficiari

Per il datore di lavoro, l’applicazione del bonus non è più “automatica” per tutti, ma dipende da scaglioni di reddito rigorosi e dalla capienza fiscale dell’impiegato:

  1. a chi ha un reddito fino a 15.000 euro, il bonus di 1.200 euro annui (100 euro mensili) spetta se l’imposta lorda dovuta sui redditi da lavoro dipendente è superiore alle detrazioni spettanti per lavoro dipendente. In questo caso, il datore di lavoro deve erogare il bonus integralmente in busta paga, previa verifica della capienza fiscale;
  2. a chi ha un reddito tra 15.000 e 28.000 euro, il trattamento integrativo spetta solo se la somma di determinate detrazioni (per carichi di famiglia, mutui agrari, prestiti, spese sanitarie, interventi di recupero edilizio ed energetico, ecc.) è superiore all’imposta lorda. L’importo erogabile è pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda, con un tetto massimo di 1.200 euro annui. In questo caso il datore di lavoro deve monitorare le detrazioni comunicate dal dipendente per calcolare l’effettiva spettanza;
  3. chi ha un reddito superiore a 28.000 euro non ha più diritto al trattamento integrativo.
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Guida operativa per il datore di lavoro: gestione in cedolino

Il datore di lavoro agisce come sostituto d’imposta. Il bonus va corrisposto per i periodi di lavoro prestati, ripartendo i 1.200 euro sulle mensilità dell’anno (generalmente 12).

Il datore di lavoro recupera le somme anticipate ai dipendenti compensandole nel modello F24 utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate. Il dipendente può chiedere formalmente di non ricevere il bonus mensilmente (per timore di doverlo restituire a fine anno). In questo caso, il datore di lavoro non deve applicarlo e il dipendente lo recupererà, se spettante, nella dichiarazione dei redditi (modello 730).

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Chi ha perso il diritto al bonus Renzi?

Non tutti i lavoratori dipendenti ricevono il trattamento. Le tre categorie principali che hanno perso o non hanno mai avuto accesso al bonus sono:

  • gli incapienti, cioè coloro che hanno un reddito talmente basso (sotto gli 8.500 euro circa) da non avere un’imposta lorda superiore alle detrazioni da lavoro dipendente;
  • i redditi sopra i 28.000 euro;
  • i lavoratori con detrazioni insufficienti (fascia 15.000-28.000). Se un dipendente in questa fascia non ha spese detraibili (spese mediche, ristrutturazioni, etc.) tali da superare l’imposta lorda, il bonus non scatta.
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Errori da evitare nel conguaglio di fine anno

Il conguaglio è il momento in cui il datore di lavoro verifica se le somme erogate durante l’anno erano effettivamente dovute. Se un dipendente, a causa di premi produzione o straordinari, supera la soglia dei 28.000 euro a fine anno, il datore di lavoro deve recuperare l’intero bonus erogato nei mesi precedenti.

Se l’importo da recuperare supera i 60 euro, il datore di lavoro deve rateizzare il recupero in otto rate di pari importo, a partire dalla retribuzione che subisce il conguaglio. Spesso il dipendente ha altri redditi (es. affitti o altri lavori part-time) che il datore di lavoro non conosce. È consigliabile sottoporre annualmente ai dipendenti un modulo di dichiarazione per la spettanza delle detrazioni e del trattamento integrativo.

Data la complessità del calcolo nella fascia 15.000-28.000 euro, è prudente consigliare ai dipendenti che si trovano in questa “zona grigia” e che non hanno certezza sulle proprie detrazioni, di optare per l’erogazione in sede di dichiarazione dei redditi per evitare spiacevoli trattenute in busta paga a dicembre.

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