Una recente sentenza del tribunale di Padova, sezione Lavoro, ha riconosciuto per la prima volta il diritto al risarcimento, in caso di infortunio, del lavoratore in smart working. Sebbene negato inizialmente dall’INAIL, le linee guida generali prevedono una forma di protezione, anche in caso di allontanamento dalla posizione inizialmente comunicata. La copertura assicurativa, però, non spetta a tutti i lavoratori da remoto, indistintamente, ma devono sussistere delle precise condizioni.
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Infortunio sul lavoro del dipendente in smart working: il caso
La vicenda su cui si è espresso il Tribunale di Padova trae origine da un incidente avvenuto nel 2022, quando una dipendente sessantenne del dipartimento giuridico dell’università di Padova, mentre si trovava in videocollegamento per motivi professionali, è inciampata all’interno della propria abitazione. L’evento ha causato una doppia frattura della caviglia, rendendo necessari il ricovero ospedaliero e un intervento chirurgico, con un referto di 137 giorni di inabilità al lavoro.
Inizialmente, l’INAIL aveva escluso la natura professionale dell’incidente, declassandolo a infortunio domestico. Così, la lavoratrice ha dovuto ricorrere alle coperture assistenziali dell’INPS e a farsi carico delle spese mediche. Il ricorso al giudice del Lavoro ha però ribaltato lo scenario. Infatti, con la sentenza emessa l’8 maggio e resa nota recentemente, è stato riconosciuto l’obbligo di rimborso per le spese mediche sostenute e un indennizzo mensile per l’inabilità al lavoro dovuta all’infortunio.
Quando scatta la tutela
Come specificato nella sentenza, per ottenere le tutele previste per gli infortuni sul lavoro – anche quando si lavora in smart working – deve sussistere un nesso causale tra l’evento e l’attività professionale. L’incidente, cioè, deve essere collegato alle mansioni lavorative in corso e non derivare da circostanze puramente personali o domestiche.
La normativa di riferimento, in questo caso, è la circolare INAIL del 2017, che stabilisce chiaramente questo principio ed estende la tutela anche alle cosiddette attività preparatorie e accessorie. Questo significa che sono coperti anche gli imprevisti che si verificano durante azioni necessarie per poter operare, purché siano funzionali al proprio profilo professionale, come ad esempio l’allestimento della postazione o il collegamento dei cavi prima di una riunione.
L’estensione dell’infortunio in itinere
La sentenza di Padova fa seguito alla n. 3645/2024 del tribunale di Milano, che ha giudicato indennizzabile l’infortunio di una lavoratrice in smart working che si era allontanata per andare a prendere la figlia a scuola. La decisione evidenzia come la flessibilità del lavoro agile includa la gestione delle necessità familiari, ampliando il concetto di percorso protetto.
Anche se l’INAIL aveva inizialmente negato la copertura, ritenendo l’allontanamento una scelta strettamente privata e non connessa all’attività lavorativa, i giudici di Milano hanno invece ribaltato questa visione, accogliendo il ricorso della lavoratrice. Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 23 della Legge n. 81 del 2017, la normativa che disciplina il lavoro agile in Italia e che estende la tutela assicurativa INAIL anche agli spostamenti legati alla prestazione lavorativa. Poiché lo smart working non nasce solo per digitalizzare i processi aziendali, ma ha tra i suoi scopi l’agevolazione della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, gli spostamenti brevi legati a doveri familiari essenziali non possono essere considerati estranei al contesto lavorativo agile.
Quindi, mentre nel lavoro subordinato tradizionale, l’infortunio in itinere copre rigidamente il tragitto casa-ufficio, in quello da remoto – mancando un unico luogo d’ufficio fisso – il concetto di percorso protetto si estende. La deviazione o lo spostamento dall’abitazione verso un altro luogo è tutelato se risponde a esigenze di conciliazione della vita familiare, purché l’azione rimanga nei canoni della ragionevolezza (es. un tragitto breve e necessario, non un viaggio prolungato).
Il tribunale ha stabilito che andare a prendere un figlio a scuola costituisce l’adempimento di un dovere familiare e genitoriale e non una scelta di puro svago o un azzardo personale. Pertanto, tale azione non può essere qualificata come rischio elettivo (quell’atto arbitrario del lavoratore che interrompe il nesso causale con il lavoro e nega il diritto all’indennizzo).
La tutela decade immediatamente invece se l’infortunio avviene a causa di scelte personali, volontarie e arbitrarie del lavoratore, che lo espongono a rischi superflui e totalmente slegati dalle necessità lavorative o dalle legittime esigenze di conciliazione vita-lavoro secondo criteri di ragionevolezza.
Cosa cambia per le imprese
Con l’estensione della tutela infortunistica allo smart working, le imprese sono tenute a definire con chiarezza gli accordi per le attività da remoto, stabilendo gli orari di reperibilità e le modalità di svolgimento della prestazione. Questo aiuta a delimitare il perimetro temporale entro cui un incidente può essere considerato infortunio sul lavoro, e ad escludere tutte le altre ipotesi.
Poiché inoltre resta obbligatorio consegnare, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta che individui i rischi generali dell’attività svolta, è importante ricordarsi di includere nel documento di valutazione dei rischi (DVR) anche le attività di lavoro agile.
Infine, le imprese sono chiamate a investire maggiormente nella formazione a distanza. Non si tratta più solo di istruire sull’uso dei software, ma di educare il dipendente a riconoscere le attività accessorie pericolose. Ad esempio, la sentenza evidenzia come un gesto quotidiano (sistemare un cavo o spostarsi durante una call) rientri nella copertura se funzionale al lavoro.
Onere della prova a carico del lavoratore
A differenza di quanto avviene nei locali aziendali, per lo smart working non scatta alcuna presunzione automatica. Spetta al lavoratore dimostrare il nesso causale diretto (il collegamento funzionale) tra l’attività lavorativa svolta e l’evento che ha causato il danno.












Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it