- Il Superbonus al 110% può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2025 nei comuni terremotati.
- Per accedere all’agevolazione è necessario che sia un nesso causale tra il sisma e gli interventi.
- Gli interventi devono comunque portare ad un efficientamento energetico.
Confermata la proroga al 31 dicembre 2025 per il Superbonus 110%: a poter beneficiare della misura sono i contribuenti proprietari di un immobile nelle aree terremotate.
In questo particolare caso sarà possibile usufruire del Superbonus 110%, senza tenere conto dei requisiti necessari per accedervi previsti per le altre zone, indipendentemente dalle riduzioni delle aliquote previste normalmente.
A fornire queste particolari precisazioni è l’Agenzia delle Entrate attraverso la circolare n. 13/E del 13 giugno 2023, con la quale sono state chiarite le modifiche sulla normativa relativa al Superbonus.
Superbonus per le aree terremotate
Per gli edifici collocati nelle zone terremotate valgono delle regole diverse per accedere al Superbonus. Fino al 31 dicembre 2025 per gli immobili situati in queste aree è possibile beneficiare della detrazione al 110% fino al prossimo 31 dicembre 2025. È comunque necessario riuscire a dimostrare il nesso causale tra la ricostruzione e l’evento sismico.
Oltre alla circolare ricordata in apertura di articolo, l’Agenzia delle Entrate ha fatto il punto sulla situazione attraverso la risposta n. 584/2022 del 9 dicembre 2022, che ha fornito dei chiarimenti ad un contribuente che stava ultimando dei lavori antisismici finalizzati al risparmio energetico.
I lavori venivano eseguiti in un condominio che è collocato all’interno di un Comune in stato di emergenza a seguito del terremoto del maggio 2012.
Attraverso la risposta fornita al contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i lavori trainanti e trainati, che vengono effettuati fino al prossimo 31 dicembre 2025, possono fruire delle detrazioni al 110%. È necessario che si riesca a dimostrare che vi sia un nesso causale tra i danni che sono stati subiti e l’evento sismico.
Soffermandosi sul caso preso in esame dall’Agenzia delle Entrate, il condominio andrà a realizzare nelle parti comuni dell’immobile, delle opere strutturali e di isolamento termico, che sono state riconosciute ufficialmente come trainanti ai fini del Superbonus. Nelle singole unità residenziali, invece, verranno eseguite delle modifiche trainate, che prevedono la sostituzione degli infissi e degli oscuranti.
Grazie a queste opere il condominio riuscirà ad ottenere un miglioramento energetico di due classi. Il risultato è stato conseguito perché sono stati utilizzati dei materiali più performanti che sono in grado di soddisfare dei criteri ambientali minimi.

L’APE convenzionale obbligatorio
Per poter accedere al Superbonus è necessario che le opere realizzate permettano di assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche. In alternativa è necessario che permettano di conseguire la classe energetica più alta ottenibile.
Il traguardo raggiunto deve essere dimostrato attraverso l’attestato di prestazione energetica (APE), che è previsto direttamente dall’articolo 6 del Dlgs n. 192/2005 prima e dopo l’intervento. Il documento deve essere rilasciato da un tecnico abilitato attraverso una dichiarazione asseverata.
Il DM Requisiti, inoltre, ha esplicitamente stabilito che l’APE ante e post lavori costituisce una certificazione necessaria ed indispensabile per poter ottenere la maxi detrazione. Entrambi i documenti devono fare esplicito riferimento allo stato dell’intero condominio, sia per quanto riguarda la situazione iniziale che per i singoli lavori trainati e trainanti realizzati.
Proroga al 31 dicembre 2025 del Superbonus 110%
Soffermandosi, invece, sulla proroga a tutto il 2025 della detrazione massima prevista per il Superbonus, a stabilirlo è l’articolo 119 Comma 8 ter del Decreto Legge n. 34/2020.
Il legislatore ha previsto che nei comuni dei terremoti, che sono stati colpiti da eventi sismici che si sono verificati dopo 1° aprile 2009, l’agevolazione si possa applicare, in deroga ai termini ordinari, per i lavori che vengono effettuati fino al 31 dicembre 2025.
Questa proroga coinvolge direttamente gli interventi che sono stati ammessi al superbonus e che vengono realizzati su edifici residenziali, sia in condominio che in unità immobiliari a destinazione abitativa, per i quali, attraverso una scheda AeDES o documento analogo, sia stato appurato il nesso causale tra il danno dell’immobile ed il terremoto.
Gli immobili devono essere collocati in uno dei comuni delle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Questo significa che, nel caso preso in esame da parte dell’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 584/2022 del 9 dicembre 2022 il condominio istante ha la possibilità di beneficiare del Superbonus per le spese che sono state sostenute entro il 31 dicembre 2025.
Superbonus fino al 2025 – Domande frequenti
È possibile accedere all’agevolazione per gli immobili collocati nei comuni in cui ci sia stato un sisma dopo il 1° aprile 2009.
Per il superbonus 110%, è sempre necessario avere l’APE per l’efficientamento energetico. Anzi, per accedere all’agevolazione bisogna averne due: una precedente all’avvio dei lavori ed una successiva. In questo modo viene certificato il miglioramento energetico dell’immobile.
Le zone terremotate possono accedere al superbonus con percentuale al 110% senza riduzione fino al 2025. Scopri di più in questo articolo.
Lascia un commento