Il panorama della gestione delle risorse umane per le PMI e i professionisti si arricchisce di un importante chiarimento giurisprudenziale. Con la recente sentenza n. 419/2026, il tribunale di Brescia ha messo un punto fermo su una delle questioni più dibattute nel diritto del lavoro: i limiti temporali dello staff leasing (somministrazione di lavoro a tempo indeterminato).
Secondo i giudici, il rapporto triangolare che vede un’azienda utilizzatrice avvalersi di un lavoratore assunto stabilmente da un’agenzia per il lavoro (ApL) non è soggetto ai limiti di durata tipici dei contratti a termine.
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Il caso: missione continuativa e richiesta di stabilizzazione
La vicenda nasce dal ricorso di un lavoratore che, dopo un iniziale periodo a termine, era stato stabilizzato dall’agenzia per il lavoro dal 1° gennaio 2021 e inviato in missione continuativa presso la stessa azienda utilizzatrice fino al maggio 2024.
Il lavoratore aveva contestato la legittimità della missione prolungata, rivendicando l’applicazione dei limiti temporali di 24 mesi previsti per la somministrazione a termine e denunciando una presunta incompatibilità della normativa italiana con il diritto dell’Unione europea. Il tribunale di Brescia ha però respinto integralmente le domande.
Staff leasing vs somministrazione a termine: le differenze
Il cuore della sentenza risiede nella distinzione strutturale tra le due tipologie di somministrazione previste dal Dlgs 81/2015:
- somministrazione a termine, soggetta ai limiti dell’articolo 19 per prevenire la precarizzazione del lavoratore;
- staff leasing (a tempo indeterminato), quando il lavoratore gode di una stabilità contrattuale garantita dall’assunzione a tempo indeterminato presso l’agenzia.
Il giudice ha chiarito che il limite massimo di 24 mesi non è applicabile allo staff leasing, poiché tale tetto si riferisce esclusivamente ai rapporti a termine. Nello staff leasing, infatti, non ricorre il rischio di “abuso di precarietà” tipico dei contratti temporanei, in quanto il lavoratore percepisce un’indennità di disponibilità nei periodi in cui non è in missione e beneficia degli obblighi di ricollocazione previsti dal ccnl di settore.
Conformità al diritto UE
Un aspetto di grande rilievo per i professionisti del settore è la presa di posizione del tribunale rispetto al diritto dell’Unione europea. La sentenza smentisce alcuni orientamenti di merito che ipotizzavano un contrasto tra la normativa italiana e i principi europei. Il tribunale di Brescia ha ribadito che:
- i principi europei sul lavoro a termine non possono essere estesi allo staff leasing;
- il sistema italiano è coerente e legittimo, poiché garantisce la stabilità del rapporto di lavoro a monte (con l’agenzia).
Parità di trattamento retributivo
Oltre alla durata, la sentenza ha affrontato il profilo economico. Richiamando gli articoli 33 e 35 del Dlgs 81/2015, è stato confermato che il lavoratore in staff leasing ha diritto a un trattamento non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore. Nel caso specifico, le pretese di differenze retributive sono state rigettate in quanto il trattamento erogato risultava già conforme alla contrattazione collettiva applicabile. Per le aziende, questa sentenza rappresenta una conferma della validità dello staff leasing come strumento di flessibilità non precaria.













Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it