Con risposta alla faq dello scorso 17 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un interessante chiarimento sulla possibilità di documentare correttamente le spese sanitarie detraibili con il prospetto di dettaglio in sede di dichiarazione dei redditi.
In particolare, il Fisco ha rammentato come l’elenco riepilogativo che si può scaricare dal sistema Tessera sanitaria può ben sostituire i singoli documenti di spesa, a patto che sia unito all’autocertificazione della sua corrispondenza con il prospetto del sistema Ts.
Spese sanitarie detraibili: il prospetto di dettaglio come funziona
La semplificazione non è certamente secondaria agli occhi dei contribuenti. Il chiarimento rassicura infatti tutti coloro che non intendono conservare i documenti di spesa (o ne hanno smarrito alcuni), poiché consente di dimostrare il sostenimento delle spese sanitarie indicate nel modello 730/2025 o nei Redditi Pf 2025 anche attraverso il prospetto di dettaglio delle spese, come scaricato dal sistema Tessera sanitaria, in luogo di scontrini, fatture, ricevute.
L’unica accortezza a carico del contribuente è quella di accertare il fatto che ogni documento sia accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui dichiarare la corrispondenza a quanto scaricato dal sistema Tessera sanitaria.
La validità del prospetto non è un’esclusiva della dichiarazione precompilata
A questo proposito, giova compiere uno specifico richiamo a quanto già precisato dall’Agenzia delle Entrate in sede di introduzione della dichiarazione precompilata e, successivamente, a quanto specificato con il d.lgs. n. 1 dell’8 gennaio 2024, con cui si introduce il comma 1 nell’art. 1 del d. lgs. n. 175/2014, in relazione al quale la dichiarazione precompilata è predisposta anche per i contribuenti che hanno redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione.
Ne consegue che – in aggiunta al modello 730 precompilato – l’Agenzia delle Entrate elabora ora anche il modello Redditi Pf precompilato per tutti i contribuenti, intendendo per tali anche quelli che sono titolari di una partita IVA.
Per quanto poi concerne la documentazione utile per detrarre le spese sanitarie, sono state le stesse Entrate con la circolare n. 14/2023 (qui disponibile) a chiarire a pagina 15 che “in luogo della documentazione (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), il contribuente può esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria”.
L’obbligo di conservare la documentazione
Ancora, si chiarisce che “se vi è corrispondenza tra la documentazione (o il prospetto di dettaglio) esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, l’importo delle spese sanitarie non viene modificato e, pertanto, il CAF o il professionista è esonerato dalla conservazione della documentazione relativa alle spese sanitarie. In caso di difformità tra la documentazione esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, l’importo delle spese sanitarie viene modificato e, quindi, il CAF o il professionista è tenuto ad acquisire dal contribuente e a conservare i documenti di spesa (scontrini, fatture, ecc.) che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata o il cui importo risulta modificato”.
Infine, “il CAF o il professionista deve acquisire e conservare il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente alla dichiarazione sostitutiva con cui il contribuente attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria. In caso di modifica delle spese sanitarie, infatti, l’elenco dettagliato delle spese risulta necessario al fine di consentire al CAF o al professionista di dimostrare la correttezza del proprio operato”.
Ebbene, il principio sopra descritto trova concreta applicazione a prescindere dal modello di dichiarazione dei redditi utilizzato, abbracciando pertanto sia i contribuenti che usano il modello 730 precompilato, che quelli che usano il modello Redditi Pf precompilato. Rimandiamo a questo nostro recente approfondimento, precedente al chiarimento del Fisco, per saperne di più.
Evidentemente, il prospetto di cui sopra può essere utilizzato al posto della documentazione che attesta le singole spese anche da quei contribuenti che non intendono avvalersi del servizio della dichiarazione precompilata, scegliendo invece di presentare la dichiarazione dei redditi (sia essa un modello 730 o un modello Redditi Pf) in via autonoma o con l’ausilio del proprio consulente di riferimento.
Roberto Rais
Giornalista e autore