Il versamento del saldo IVA, relativo all’anno d’imposta 2025, è fissato al 16 marzo 2026. L’obbligo scatta qualora l’importo dovuto sia almeno pari a 10,33 euro. Tuttavia, i contribuenti hanno la possibilità di rateizzare il debito, a condizione che vengano rispettate precise scadenze.
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Chi è obbligato al saldo IVA entro il 16 marzo 2026
Sono tenuti all’adempimento gli imprenditori individuali e professionisti che operano in regime IVA ordinario, le società di capitali (SRL, SPA e SAPA), le società di persone (SNC e SAS) e le società semplici. Tra gli obbligati ci sono anche gli enti commerciali e non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali e i soggetti non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia o si sono identificati direttamente.
Infine, ci sono i contribuenti trimestrali ordinari, ovvero quelli che – per opzione o per natura della propria attività – procedono con la liquidazione IVA ogni tre mesi anziché ogni mese. Per questi, il saldo del quarto trimestre viene versato proprio in sede di conguaglio annuale entro il 16 marzo.
Saldo IVA 2026: le scadenze da rispettare
Anche se il versamento del saldo in un’unica soluzione è fissato al 16 marzo 2026 (per chi desidera chiudere la pendenza senza costi aggiuntivi di interessi o maggiorazioni), il sistema fiscale italiano offre la possibilità di posticipare il termine per allinearlo alla scadenza delle imposte sui redditi, solitamente fissata al 30 giugno, ma versando un importo maggiorato. In ogni caso, tutte le rate devono concludersi entro il 16 dicembre 2026.
Come funziona il pagamento e la rateizzazione
Per procedere al pagamento, i contribuenti devono utilizzare il modello F24 telematico. È possibile scegliere tra il pagamento unico e quello differito, fino a un massimo di 10 rate mensili. La prima rata non prevede interessi, mentre sulle successive si applica un interesse forfettario dello 0,33% mensile.
Se si sceglie di allinearsi al versamento di IRPEF o IRES, spostando il pagamento, il numero massimo di rate si riduce a 7. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate applica una maggiorazione pari allo 0,40% per ogni mese di ritardo rispetto a marzo. Alla prima rata non si applicano però interessi aggiuntivi oltre alla maggiorazione già calcolata, ma dalla seconda rata in poi scatta un interesse dello 0,33% mensile.













Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it