Come togliere la moglie a carico dopo l’assunzione?

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Giovanni Emmi

Dottore Commercialista

Buongiorno. Mia moglie sta per essere assunta con un contratto d2 come educatore ad ore. Siccome è a carico mio, come e quando comunicare che non lo sarà più? Grazie.

Buonasera, dopo l’avvenuta assunzione dovrà comunicare al datore di lavoro l’eventuale modifica del carico familiare.

Ai sensi dell’art. 12 del TUIR sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel periodo d’imposta (anno solare) hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro (soglia che si alza a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni (art. 1 co. 252 – 253 della Legge n. 205/2017), al lordo degli oneri deducibili e della deduzione dell’abitazione principale e relative pertinenze.

Un familiare non può mai essere considerato fiscalmente a carico, nemmeno per una parte dell’anno, se il suo reddito annuale supera questo limite.

Nel limite di 2.840,51 euro, i redditi da prendere in considerazione sono quelli che concorrono alla formazione del reddito complessivo, e cioè i redditi:

  • di lavoro dipendente;
  • di lavoro autonomo;
  • d’impresa;
  • derivanti dal possesso di terreni e fabbricati (se locati);

e così via.

A questi redditi è necessario aggiungere, se percepiti, anche alcuni redditi fiscalmente esenti. Vale a dire:

  • le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche, consolari e missioni;
  • le retribuzioni corrisposte dalla Santa Sede e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
  • i redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime agevolato previsto per i “contribuenti minimi” e per “nuove iniziative produttive”;
  • il reddito derivante dalla locazione di immobili abitativi assoggettato al regime sostitutivo della c.d. “cedolare secca” (Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E/2008 § 2 e n. 26/E/2015 § 16).

Non rientrano invece nel conteggio del reddito complessivo:

  • i redditi esenti (ad es. i proventi percepiti dai venditori c.d. porta a porta);
  • i redditi assoggettati a tassazione separata, anche per opzione (ad es. la plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile);
  • i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (ad es. i redditi da capitale derivanti da partecipazione non qualificata).

Il limite di 2.840,51 o 4.000 euro è riferito all’intero periodo d’imposta (anno solare), indipendentemente dalla frazione dell’anno in cui il reddito viene prodotto.

Pertanto, se al termine del periodo d’imposta si è superato il limite, non si è fiscalmente a carico, neppure per la parte dell’anno in cui il familiare era privo di redditi (da ultimo, circ. Agenzia delle Entrate 16.3.2007 n. 15 § 1.4.8). Gli unici casi in cui la detrazione viene parametrata al periodo dell’anno sono quelli di:

  • Nascita;
  • Morte;
  • Matrimonio.

Cordiali saluti.

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Giovanni Emmi

Dottore Commercialista

Commercialista dal 🧗🏾‍♀️secondo millennio, innovatore professionale nel terzo millennio🏃🏾‍♂️. Il futuro della professione del commercialista nel mio ultimo libro "dalla società alla rete tra professionisti".

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NOTA: la presente non rappresenta un'attività di consulenza ma semplicemente la risposta a un quesito posto sul sito partitaiva.it alla quale rispondiamo gratuitamente ai lettori, tramite il nostro coordinamento scientifico formato da un team di commercialisti e consulenti del lavoro.

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