Una recente sentenza del tribunale di Padova, sezione Lavoro, ha riconosciuto per la prima volta il diritto al risarcimento, in caso di infortunio, del lavoratore in smart working. Sebbene negato inizialmente dall’INAIL, le linee guida generali prevedono infatti una forma di protezione. Questa, però, non spetta a tutti i lavoratori da remoto, indistintamente, ma devono sussistere delle precise condizioni.
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Infortunio sul lavoro del dipendente in smart working: il caso
La vicenda trae origine da un incidente avvenuto nel 2022, quando una dipendente sessantenne del dipartimento giuridico dell’università di Padova, mentre si trovava in videocollegamento per motivi professionali, è inciampata all’interno della propria abitazione. L’evento ha causato una doppia frattura della caviglia, rendendo necessari il ricovero ospedaliero e un intervento chirurgico, con un referto di 137 giorni di inabilità al lavoro.
Inizialmente, l’INAIL aveva escluso la natura professionale dell’incidente, declassandolo a infortunio domestico. Così, la lavoratrice ha dovuto ricorrere alle coperture assistenziali dell’INPS e a farsi carico delle spese mediche. Il ricorso al giudice del Lavoro ha però ribaltato lo scenario. Infatti, con la sentenza emessa l’8 maggio e resa nota recentemente, è stato riconosciuto l’obbligo di rimborso per le spese mediche sostenute e un indennizzo mensile per l’inabilità al lavoro dovuta all’infortunio.
Quando scatta la tutela
Come specificato nella sentenza, per ottenere le tutele previste per gli infortuni sul lavoro – anche quando si lavora in smart working – deve sussistere un nesso causale tra l’evento e l’attività professionale. L’incidente, cioè, deve essere collegato alle mansioni lavorative in corso e non derivare da circostanze puramente personali o domestiche.
La normativa di riferimento, in questo caso, è la circolare INAIL del 2017, che stabilisce chiaramente questo principio ed estende la tutela anche alle cosiddette attività preparatorie e accessorie. Questo significa che sono coperti anche gli imprevisti che si verificano durante azioni necessarie per poter operare, purché siano funzionali al proprio profilo professionale, come ad esempio l’allestimento della postazione o il collegamento dei cavi prima di una riunione.
Cosa cambia per le imprese
Con l’estensione della tutela infortunistica allo smart working, le imprese sono tenute a definire con chiarezza gli accordi per le attività da remoto, stabilendo gli orari di reperibilità e le modalità di svolgimento della prestazione. Questo aiuta a delimitare il perimetro temporale entro cui un incidente può essere considerato infortunio sul lavoro, e ad escludere tutte le altre ipotesi.
Poiché inoltre resta obbligatorio consegnare, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta che individui i rischi generali dell’attività svolta, è importante ricordarsi di includere nel documento di valutazione dei rischi (DVR) anche le attività di lavoro agile.
Infine, le imprese sono chiamate a investire maggiormente nella formazione a distanza. Non si tratta più solo di istruire sull’uso dei software, ma di educare il dipendente a riconoscere le attività accessorie pericolose. Ad esempio, la sentenza evidenzia come un gesto quotidiano (sistemare un cavo o spostarsi durante una call) rientri nella copertura se funzionale al lavoro.













Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it