Detrazione spese scolastiche 2025 fino a mille euro, dall’iscrizione alle gite: le spese detraibili

Per gli studenti dei licei musicali e dei conservatori c'è anche un bonus di 2.500 euro per l'acquisto di strumenti musicali.

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detrazione spese scolastiche 2025

La detrazione delle spese scolastiche 2025 adesso potrà contare su un tetto più alto. Un supporto alle famiglie italiane per sostenere le crescenti spese per l’istruzione. Ma quali sono quelle effettivamente detraibili dalla propria dichiarazione dei redditi del prossimo anno, al fine di produrre e conservare la documentazione richiesta?

Detrazione spese scolastiche 2025, cosa dice il TUIR

Dopo l’introduzione dell’art. 1 comma 151 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (la c.d. Legge della buona scuola), l’art. 15 comma 1 lett. e-bis) del TUIR sancisce che sono detraibili nella misura del 19% le spese di istruzione diverse da quelle universitarie

La detrazione spetta sia per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado sia per quelle delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione nel sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

Le scuole ammesse

La detrazione fiscale spetta in relazione alle spese sostenute per la frequenza di:

  • scuole dell’infanzia (scuole materne);
  • scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);
  • scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore).

La detrazione spetta per la frequentazione di scuole statali sia paritarie private e degli enti locali. Non spetta, invece, nel caso di frequenza di scuole al di fuori del sistema nazionale di istruzione: il riferimento è, evidentemente, alle spese sostenute per le scuole all’estero

Quali sono le spese detraibili

Le spese ammesse alla detrazione delle spese scolastiche sono quelle direttamente connesse al bisogno di frequentare l’istituto e, dunque, prima di tutto le tasse di iscrizione e di frequenza e i contributi obbligatori. Rientrano nell’ambito delle spese detraibili anche i contributi volontari e le erogazioni liberali che sono deliberate dagli istituti scolastici o dai loro organi, e sostenuti per frequentare la scuola.

A titolo di esempio non esaustivo, si tratta delle spese per:

  • mensa scolastica;
  • servizi scolastici integrativi come l’assistenza al pasto e il pre e post scuola;
  • gite scolastiche;
  • assicurazione della scuola;
  • altri contributi finalizzati ad ampliare l’offerta formativa deliberata dagli organi dell’istituto (si pensi ai corsi di lingua e di teatro, anche se svolti al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).

Ancora, rientrano nel novero delle spese ammesse alla detrazione quelle sostenute per il servizio di trasporto scolastico, anche se reso tramite Comune o altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi di istituto. La detrazione per il sostegno a tale spesa è cumulabile con quella spettante per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto locale, regionale e interregionale, da indicare nel rigo E8-E10 codice 40.

Non è invece possibile usufruire della detrazione per le spese relative all’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Detrazione spese scolastiche 2025, la soglia

Il limite di detraibilità per le spese di frequenza delle scuole materne, elementari, medie e superiori da quest’anno è calcolato in 1000 euro per alunno o studente, contro gli 800 dell’anno procedente. Ne deriva che l’effettivo importo scaricabile è pari a 152 euro. Per gli asili nido, invece, il limite massimo dell’importo detraibile è pari a 632 euro per ciascun figlio, con detrazione massima effettiva pari a 120 euro.

La detrazione non è cumulabile con quella prevista dall’art. 15 comma 1 lett. i-octies del TUIR per le erogazioni liberali in favore degli istituti scolastici, per singolo alunno. Se pertanto il contribuente ha un solo figlio e fruisce della detrazione in questione, non potrà fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali. Il contribuente che ha due figli, se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica, può invece avvalersi per l’altro della detrazione per le erogazioni liberali di cui all’art. 15 comma 1 lett. i-octies del TUIR.

Il limite di reddito e la tracciabilità dei pagamenti

Inoltre, sussiste una limitazione per reddito: dall’anno di imposta 2020, infatti, la detrazione dall’imposta lorda per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie spetta per intero ai titolari di reddito fino a 120.000 euro, mentre nel caso in cui il contribuente superi questo limite, spetterà in modo decrescente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di 240.000 euro.

È inoltre previsto, pena l’impossibilità di detrarre la spesa, che il sostenimento delle spese avvenga con sistemi di pagamento tracciabili come il bonifico bancario o il versamento postale, la carta di credito o di debito. Il contribuente chiamato a dimostrare l’effettivo pagamento delle spese detratte potrà farlo presentando la prova cartacea del pagamento o della transazione.

Licei musicali, conservatori e DSA

Sono infine presenti specifiche detrazioni fiscali per i licei musicali e i conservatori: in aggiunta alle detrazioni ordinarie, per gli studenti di questi istituti è previsto un bonus per l’acquisto di strumenti musicali che permette di detrarre il 65% del prezzo pagato, fino a un massimo di 2.500 euro.

I genitori di bambini o ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), diagnosticati e certificati dal medico, possono altresì usufruire di una detrazione del 19% per l’acquisto di strumenti didattici e supporti tecnici o informatici compensativi, necessari per aiutarli nello studio e nell’apprendimento, senza alcun limite di spesa.

Quale documentazione conservare

Per ottenere il corretto riconoscimento della detrazione, al contribuente è richiesto di esibire e conservare le ricevute o le quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti nel corso dell’anno precedente per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie, nonché quelle per la mensa scolastica, i servizi scolastici integrativi, il servizio di trasporto scolastico.

È inoltre necessario che la ricevuta del bonifico o del bollettino postale sia:

  • intestata al soggetto destinatario del pagamento (scuola, Comune o altro fornitore);
  • riporti nella causale l’indicazione del servizio, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno.

In alternativa, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso che la spesa possa essere documentata mediante attestazione rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, certificando l’importo sostenuto nell’anno e i dati dell’alunno o studente, oltre che l’avvenuto uso dei sistemi di pagamento tracciabili.

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Roberto Rais

Giornalista e autore

Giornalista e autore, consulente e coordinatore editoriale, collabora con agenzie di stampe e società editoriali italiane ed estere specializzate in economia e finanza, gestione di impresa e organizzazione aziendale.

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