Tra gli emendamenti alla manovra 2026, c’è la nuova decontribuzione triennale per chi assume under 30 nel 2026. La proposta è stata presentata dalla Lega, inserita in un pacchetto di incentivi per le imprese. Questo insieme di aiuti, per rendere più sostenibili i contratti a tempo indeterminato, comprende anche un’estensione del periodo di prova. In caso di recesso dal contratto da parte del datore di lavoro, però, è prevista nuova indennità per i lavoratori.
Decontribuzione triennale per chi assume under 30 nel 2026 a tempo indeterminato
La Lega vuole inserire nella manovra 2026, una decontribuzione totale o parziale per tre anni per chi assume giovani under 30 a tempo indeterminato. Se confermata, questa misura abbatterebbe il cuneo fiscale, incentivando le assunzioni stabili.
Sempre con l’obiettivo di incentivare i contratti a tempo indeterminato, il pacchetto del Carroccio prevede di riconoscere alle imprese, per le assunzioni o le trasformazioni effettuate a partire dal 2026, la facoltà di recedere dal rapporto entro i primi 24 mesi. In questo modo, la risoluzione di un contratto indeterminato diventerebbe meno rigida e anche più conveniente, per via dello sconto dei contributi, rispetto a un contratto a tempo determinato. Il meccanismo di recesso agevolato, però, prevede una serie di condizioni da rispettare.
Nuova indennità per i lavoratori in caso di recesso dal contratto
La Lega ha proposto di introdurre un periodo di valutazione esteso a 24 mesi per i contratti a tempo indeterminato, che va oltre il classico periodo di prova. Questo vuol dire che, per le nuove assunzioni o trasformazioni effettuate a partire dal 2026, il datore di lavoro avrebbe in questo modo due anni di tempo per recedere dal contratto (licenziare). Il recesso da parte dell’azienda, però, sarebbe subordinato all’obbligo di versare un’indennità al lavoratore, pari a tre mensilità lorde di retribuzione. Il diritto a questa indennità matura solo dopo che il lavoratore ha superato i primi 180 giorni di lavoro (circa sei mesi). Se il recesso avviene prima dei 180 giorni, l’indennità non è dovuta.
Attualmente, la durata del periodo di prova non può eccedere i 6 mesi per la generalità dei lavoratori. I CCNL di categoria possono stabilire tempi e condizioni diverse. Se la proposta della Lega venisse inserita nella manovra 2026, questa creerebbe una finestra di 18 mesi, successiva ai primi 6 mesi di lavoro. Durante questo periodo l’impresa, versando l’indennità fissa di tre mensilità lorde, non dovrebbe più ricorrere alle più complesse procedure di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.










Redazione
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