Con l’auspicio di semplificare il rapporto con il Fisco e ampliare il target di coloro che effettivamente pagano le imposte, l’opportunità di aderire al concordato preventivo biennale (CPB) che consente alle partite IVA che applicano gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) di definire in anticipo le imposte da versare nel biennio successivo. Per il CPB 2025-2026 scade il 30 settembre la possibilità di aderire.
Al netto delle valutazioni personali – dato che non sempre l’opzione è conveniente dal punto di vista economico – l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove FAQ sul concordato preventivo biennale, intervenendo per chiarire alcuni aspetti che riguardano i professionisti associati e le società tra professionisti.
Concordato preventivo biennale 2025-2026: le cause di esclusione dei professionisti
Con il dl 13/2024, sono stati esclusi dal concordato preventivo biennale 2025-2026:
- i contribuenti che nel periodo d’imposta precedente hanno dichiarato redditi di lavoro autonomo e partecipato a un’associazione professionale o società tra professionisti (clausola che non si applica quando contribuente e associazione o società aderiscono per gli stessi periodi d’imposta);
- le associazioni o le società tra professionisti i cui soci o associati che dichiarano redditi di lavoro autonomo non aderiscano all’unanimità.
CPB 2025-2026, le FAQ dell’Agenzia delle Entrate su studi associati di professionisti
Ecco di seguito le risposte alle domande frequenti (FAQ) pubblicate sul sito dell’AdE.
Può aderire l’associato dello studio che aveva già aderito nel 2024-2025? E può aderire lo studio se gli associati avevano già aderito nel 2024-2025?
L’articolo 11 del decreto legislativo n. 13 del 2024, così come modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, prevede che “Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione: … (omissis) …
b-quinquies) con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno dichiarato individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, contemporaneamente, partecipato a un’associazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico o a una società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero a una società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La predetta causa di esclusione non opera se l’associazione o la società partecipata aderiscono al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato;
b-sexies) l’associazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero la società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la società di cui all’articolo 4-bis della legge 31dicembre 2012, n. 247, nelle ipotesi in cui non aderiscono al concordato preventivo biennale, nei medesimi periodi d’imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 54, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi”.
Tanto premesso si ritiene che:
- (…) gli associati dotati di partita IVA individuale che non hanno aderito al CPB per il biennio d’imposta 2024-2025, potranno aderirvi per il biennio d’imposta 2025-2026. Per il p.i. 2026 gli effetti del CPB continueranno a prodursi al rinnovo dell’adesione da parte dell’associazione professionale;
- (…), in modo analogo, anche lo studio può aderire al CPB per il biennio 2025-2026. Per il p.i. 2026 gli effetti del CPB continueranno a prodursi al rinnovo dell’adesione da parte degli altri associati.
Resta fermo che, per i casi oggetto di risposta, nell’ipotesi di mancato rinnovo del CPB si verifica una causa di cessazione tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1 lettere b-quinquies) e b-sexies) del d.lgs. n. 13 del 2024.
Per una ditta individuale che ha aderito al CPB 2025-2025 e che a fine 2024 ha ceduto un ramo d’azienda è prevista la cessazione?
L’articolo 21, comma 1, lettera b-ter) del d. lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, prevede, tra le cause di cessazione dal concordato, le ipotesi in cui “la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento”. Con specifico riferimento all’operazione di cessione di ramo d’azienda, la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 ha chiarito che “anche nel caso in cui sia effettuata una cessione di ramo d’azienda ricorra una causa di esclusione dal CPB, attesi i molteplici punti in comune tra la cessione di ramo d’azienda e il conferimento”. Tuttavia, considerando che le società e l’impresa individuale sono soggetti giuridici distinti e che il legislatore ha espressamente fatto riferimento a “società ed enti” e non, in generale, all’imprenditore o al “soggetto giuridico” che ha aderito al concordato, si ritiene che l’ambito soggettivo di applicazione della norma non contempli le imprese individuali e pertanto, stando al tenore letterale della stessa, la causa di cessazione ivi richiamata non sia applicabile al caso in esame.
Possono aderire al CPB 2025-2026 lo studio professionale e gli associati con partita IVA autonoma se uno dei partecipanti era escluso dall’applicazione degli ISA nel 2024?
Nel caso in esame è possibile richiamare i chiarimenti forniti con la circolare n. 9/E del 24 giugno 2025. In tale documento di prassi si rispondeva al quesito se una società tra professionisti, in quanto titolare di reddito di impresa, potesse accedere al CPB chiarendo che “L’articolo 10 del decreto CPB stabilisce che possono accedere al CPB .[omissis] Nel fornire risposta al quesito è stato affermato il seguente principio”. Analogamente, nel caso oggetto del presente quesito la presenza per uno degli associati di una causa che impedisce l’applicazione degli ISA quale l’applicazione del regime forfettario, non preclude l’adesione al CPB da parte dell’associazione e degli altri associati per i quali, invece, trovano applicazione gli ISA.
Sul sito dell’Agenzia è possibile consultare anche le FAQ pubblicate nei mesi precedenti.
Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it