Codice tributo 6920

  • Il codice tributo 6920 si riferisce al credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda – articolo 28 del decreto-legge 19 Maggio 2020, n. 34.
  • Con il codice 6920 il contribuente utilizza il credito d’imposta a compensazione con altri tributi attraverso il modello F24 compilato nella sezione Erario.
  • Il credito d’imposta è riservato ai locatori che hanno registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta 2019.

Il codice tributo 6920 è stato istituito dall’Agenzia delle Entrate in risposta alle misure emanate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Il decreto, anche noto come Dl Rilancio, ha previsto diverse misure a sostegno del lavoro, dell’economia e delle politiche sociali a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

All’articolo 28, infatti, il decreto ha istituito il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.

Trattandosi di un credito d’imposta, questo si utilizza per compensare altri tributi con il modello F24. Vediamo come utilizzare il credito d’imposta per locazioni ad uso abitativo e come compilare il modello F24.

Credito d’imposta locazioni a uso abitativo: cos’è e come funziona

Con il Dl Cura Italia e il Dl Rilancio sono state introdotte alcune tipologie di crediti d’imposta, da utilizzare in compensazione o cedibili a terzi. Si tratta di agevolazioni volti a sostenere gli operatori colpiti dalle conseguenze della pandemia.

Il Dl Rilancio ha stabilito che i beneficiari del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda che scelgono di cedere il credito devono comunicare la cessione con l’apposito modello attraverso il servizio web dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, chi ha ricevuto il credito è tenuto a comunicare l’accettazione all’interno dell’area autenticata. Il credito può, quindi, essere utilizzato in compensazione a partire dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione.

La compensazione deve avvenire tramite F24 o il credito deve essere ceduto a sua volta entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione. Il credito d’imposta spetta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo.

L’aliquota è al 50% per l’affitto d’azienda per le strutture turistico-ricettive, e al 30% per i contratti di servizi a prestazioni complesse e affitto d’azienda.

A chi è rivolto il credito d’imposta

Il credito d’imposta per locazioni ad uso abitativo può essere richiesto da chi svolge attività aziendale, artistica o di professione e che ha registrato ricavi o compensi fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente all’emanazione del Dl Rilancio, ma anche ad alberghi e altre strutture turistiche indipendentemente dal volume dei ricavi.

Tale agevolazione è accessibile anche dagli enti non commerciali, inclusi quelli del terzo settore, oltre agli enti forfetari e le imprese agricole. Possono accedere al credito d’imposta per locazioni ad uso abitativo coloro che rispettano i seguenti requisiti:

  • imprese appartenenti al settore turismo e imprese che operano con codice Ateco 93.11.20 – “Gestione di piscine”;
  • le imprese devono aver subito una diminuzione del fatturato o corrispettivi almeno del 50% rispetto allo stesso mese nell’anno 2019;
  • i titolari devono aver presentato un’autodichiarazione per attestare il possesso dei requisiti, delle condizioni e dei limiti.

Tuttavia, le deroghe successive hanno stabilito che “indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente” possono beneficiare comunque del credito le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator.

finom business

Codice tributo 6920: cos’è e a cosa si riferisce

Il codice tributo 6920 è stato istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 32/E del 6 giugno 2020, che disciplina l’utilizzo del credito d’imposta previsto dall’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020.

L’articolo, al comma 6 stabilisce che:

“(…) è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni (…)”.

Il codice 6920, quindi, si utilizza all’interno del modello F24 nella sezione Erario.

Modello F24


Codice tributo 6920: compilazione modello F24

Per compensare il credito d’imposta il contribuente deve utilizzare il modello F24, in modalità telematica per i titolari di Partita Iva. Il versamento può essere effettuato in una delle seguenti tre modalità:

  • dall’Agenzia delle Entrate attraverso i servizi:
    • F24 web;
    • F24 online;
    • canali telematici Fisconline;
    • canali telematici Entratel;
  • con servizi di internet banking;
  • tramite intermediari finanziari abilitati.

Il modello F24 in questo caso deve essere compilato nella sezione Erario inserendo i seguenti dati:

  • codice tributo: indicare 6920;
  • rateazione/regione/prov/mese rif: da non compilare;
  • anno di riferimento: anno d’imposta per cui si effettua il pagamento;
  • importi a debito versati: da non compilare;
  • importi a credito compensati: indicare l’importo a debito;
  • TOTALE A: la somma degli importi a debito indicati nella Sezione Erario, non compilare se non sono presenti importi a debito;
  • TOTALE B: la somma degli importi a credito indicati nella Sezione Erario;
  • SALDO (A – B): indicare il saldo (TOTALE A – TOTALE B);
  • codice ufficio: da non compilare;
  • codice atto: da non compilare.
tot business

Codice tributo 6920: scadenza

La misura è stata autorizzata dalla Commissione Europea, che stabilisce che il credito d’imposta può essere riconosciuto per i canoni di locazione pagati entro il 30 giugno 2022.

Va ricordato che il credito non è tassato ai fini di Irpef, Irap, Ires, o altre imposte, e non è rilevante ai fini della deducibilità degli interessi passivi.

Codice tributo 6920 – Domande frequenti

Quando usare il codice tributo 6920?

I contribuenti possono compensazione il credito d’imposta spettante per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda indicando nel modello F24 il codice tributo 6920.

Quando scade il credito imposta per le locazioni non a uso abitativo?

Il credito d’imposta è riconosciuto per i canoni di pagati entro il 30 giugno 2022. Leggi nella guida come utilizzare il credito d’imposta nel modello F24.

Chi può usufruire del credito d’imposta per locazioni non a uso abitativo?

Possono usufruire del credito d’imposta i locatari esercenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

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Avatar di Giovanni Emmi
Giovanni Emmi
Dottore Commercialista
Revisione al 25 Aprile 2024
Commercialista dal 🧗🏾‍♀️secondo millennio, innovatore professionale nel terzo millennio🏃🏾‍♂️. Il futuro della professione del commercialista nel mio ultimo libro "dalla società alla rete tra professionisti".

4 commenti su “Codice tributo 6920”

  1. Buongiorno, grazie per la spiegazione sul credito imposta canoni locazione molto chiara, ma sul ‘quando scade’ non vedo una risposta diretta…. cioè se oggi 7/7/2023 non ho ancora utilizzato il credito 6920 anno 2020…. posso ancora compensare in F24 o aveva una scadenza di utilizzo?
    Grazie mille

    Rispondi
    • Buongiorno,
      non abbiamo riscontrato specifica scadenza del credito che non sia la ordinaria prescrizione decennale. L’utilizzo e il riporto del credito di anno in anno devono rispettare i dettami tecnici delle istruzioni della dichiarazione dei redditi.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
    • Buonasera,
      non ci risulta che il relativo credito di imposta sia sottoposto a tassazione.Dovrebbe approfondire con il suo commercialista.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi

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