Cartelle di pagamento per partite IVA in arrivo: la guida 2025 e come richiedere la sospensione

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida sulle cartelle di pagamento. Ecco come richiedere la sospensione legale del debito e in presenza di quali specifici motivi.

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida 2025 per le cartelle di pagamento in arrivo alle partite IVA, specificando quando e perché si può richiedere la sospensione. Il Fisco, cioè, si è attivato per il recupero delle somme affidate dagli enti creditori (Agenzia delle Entrate, INPS, Comuni, Regioni, Ordini professionali, etc), risultate in seguito al mancato pagamento da parte del contribuente. Sono, di fatto, le istruzioni per richiedere la rateizzazione, proporre ricorso o sospendere il debito.

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Cartelle di pagamento Agenzia delle Entrate, come funziona la sospensione

In caso di notifica di una cartella di pagamento emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), se il contribuente ritiene che l’importo non sia dovuto ha la facoltà di richiedere la sospensione legale delle procedure di riscossione. Tale procedura è disciplinata dalla legge n. 228/2012 (art. 1, commi 538 e seguenti) e ha l’obiettivo di bloccare l’azione esecutiva in attesa della verifica da parte dell’ente creditore.

Tuttavia, la richiesta di sospensione può essere presentata solo in presenza di una delle seguenti specifiche situazioni, che devono essere documentate:

  • se il pagamento risulta effettuato e quindi l’importo oggetto della cartella è stato saldato anteriormente alla formazione del ruolo esecutivo;
  • se è stato emesso un provvedimento di sgravio dall’ente creditore che ha annullato, in tutto o in parte, il debito. Per esempio, se il Comune ha fatto richiesta per il pagamento della TARI ma poi ha annullato la stessa perché il contribuente è risultato esente;
  • se il credito è prescritto o decaduto, con provvedimenti intervenuti prima della data in cui il ruolo è divenuto esecutivo;
  • se risulta una sospensione in atto, amministrativa (cioè emessa dall’ente creditore) o giudiziale;
  • se esiste una sentenza che ha annullato, integralmente o parzialmente, la pretesa creditoria, anche se Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha partecipato al giudizio;

Come richiedere la sospensione del debito all’Agenza delle Entrate

Il contribuente che si trova in una delle condizioni che danno diritto al blocco della riscossione delle somme da parte del Fisco, può e deve presentare la relativa richiesta di sospensione legale entro e non oltre 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ad Agenzia delle entrate-Riscossione, allegando la documentazione probatoria relativa al motivo di sospensione.

La richiesta può essere inviata tramite:

  • portale web, utilizzando il servizio AdE di sospensione presente nell’area riservata a cittadini e imprese;
  • PEC, compilando il Modello SL1 e inviandolo, unitamente alla documentazione, agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) specificati nel modello stesso.

Se la richiesta è formalmente corretta e supportata da documentazione che attesta uno dei motivi previsti dalla legge, l’Agenzia delle Entrate sospende immediatamente le procedure cautelari ed esecutive. È possibile, però, che venga richiesta una verifica dell’ente creditore (ad esempio, l’agente di riscossione chiede un riscontro a INPS, Comune, Agenzia delle Entrate) per assicurarsi della fondatezza della sospesione.

In questo caos, l’ente creditore dispone di 60 giorni per esprimersi con:

  • accoglimento (sgravio) che conferma che l’importo non è dovuto. Per cui viene comunicato all’Agenzia delle Entrate, che procede all’annullamento (sgravio) definitivo del debito;
  • rigetto o silenzio, quindi se l’ente creditore comunica che il debito è dovuto o non fornisce risposta entro i 60 giorni, la sospensione legale decade e vengono riavviate le procedure di riscossione. In tale caso, il contribuente deve valutare l’opportunità di un ricorso giurisdizionale.

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