Nel caso di richiesta di uno dei bonus edilizi attivi nel 2025, cosa accade se si commette un errore (formale) nelle comunicazioni inviate per ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito? L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il bonus non si perde, ma che la modalità di utilizzo scelta diventa definitiva.
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Bonus edilizi 2025, quando l’errore “salva” il credito
La questione è stata sollevata da una società edile, che aveva applicato lo sconto in fattura per lavori agevolati (bonus facciate e superbonus) su un condominio, emettendo fatture nel 2023 e nel 2024 con l’indicazione corretta di “sconto in fattura”. Tuttavia, l’intermediario incaricato dal condominio ha erroneamente selezionato nel modello telematico l’opzione “cessione del credito”. La società ha già accettato e iniziato a utilizzare in compensazione il credito 2023, mentre non ha ancora accettato quello 2024, accorgendosi dell’errore. Comporta la perdita del diritto al bonus? Oppure è possibile rettificarlo e mantenere lo sconto in fattura?
L’AdE, con la risposta n. 295/2025, ha riconosciuto che, poiché i requisiti sostanziali del bonus sono integri, il credito resta valido e utilizzabile. Tuttavia, la comunicazione errata non può più essere modificata oltre i termini previsti dalla legge. L’opzione diventa quindi definitiva, anche se contraria agli accordi privati o alle indicazioni in fattura. Valgono perciò tutte le conseguenze dell’opzione trasmessa.
Sconto in fattura vs cessione del credito: differenze
| Aspetto | Sconto in fattura | Cessione del credito (come risultante dall’errore) |
|---|---|---|
| Utilizzo del credito | 5 rate annuali | 10 rate annuali |
| Possibilità di cessione | illimitata, anche a privati non qualificati | solo verso soggetti qualificati |
| Correzione dell’errore | non possibile dopo i termini | non ammessa secondo la normativa vigente |
Quando è possibile correggere l’errore
La risoluzione del caso specifico, ovviamente, detta legge per la generalità dei contribuenti, le imprese e i professionisti che usano i bonus edilizi e commettono un errore simile. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha messo in chiaro tre regole basilari di cui tenere sempre in conto. In primis, la risoluzione ha specificato che la volontà delle parti, gli accordi civilistici o le annotazioni in fattura non prevalgono sulla comunicazione trasmessa all’Agenzia. Conta solo quanto indicato nel modello ufficiale.
Poi, sono state fatte salve le comunicazioni via PEC per sistemare gli errori. Queste però continuano a essere valide solo se il credito derivante dal bonus non è stato ancora accettato o utilizzato da chi doveva riceverlo (ad esempio, la banca o l’azienda che ha fatto lo sconto). Infine, è stato ricordato che non è possibile la “remissione in bonis” (strumento per correggere gli errori dopo le scadenze). Questa possibilità è stata eliminata infatti dal Decreto Legge 39/2024.













Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it