L’INPS conferma la possibilità di richiedere un anticipo della NASpI per l’apertura di nuova partita IVA pubblicando sul suo portale una pagina di istruzioni1 per l’uso. Chi viene licenziato e decide di mettersi in proprio può fare domanda per ricevere in un’unica soluzione tutto l’importo, o quello residuo, dell’indennità di disoccupazione a cui si ha diritto, così da utilizzarlo come capitale.
Se si rispettano determinati requisiti e tempi, inoltre, l’anticipo può essere richiesto anche per partite IVA già avviate. Ma ci sono anche dei casi in cui, al contrario, la somma va restituita.
Indice
Come funziona l’anticipo NASpI
La NASpI anticipata è una forma di sostegno pensata per chi, dopo un licenziamento o la perdita involontaria del lavoro, vuole avviare un’attività autonoma o imprenditoriale. Si può richiedere l’anticipo se si decide di aprire una partita IVA come libero professionista o lavoratore autonomo e/o avviare un’impresa individuale.
L’indennità può essere richiesta anche per sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, cioè per diventarne socio a condizione che si lavori al suo interno. Oppure, spetta anche per sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già iniziata prima del licenziamento (anche se avviata in forma occasionale).
In pratica, il soggetto rimasto disoccupato, invece di percepire la disoccupazione mensilmente, può chiederla in un’unica soluzione. In questo modo può ottenere il capitale necessario, ad esempio, per attrezzature, affitto studio o sede, strumenti informatici, marketing, gestione amministrativa.
La versione anticipata della NASpI non è soggetta ai limiti di reddito, che invece sono previsti per chi percepisce la NASpI mensile. Questo perché, una volta ricevuto il pagamento in un’unica soluzione, il rapporto con l’indennità si chiude e non si è tenuti a comunicare eventuali redditi futuri o variazioni.
I tempi per fare domanda di NASpI anticipata
L’INPS conferma che la domanda va presentata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività , se l’apertura della partita IVA e quindi l’avvio dell’attività avviene dopo licenziamento.
Se invece l’attività imprenditoriale era stata avviata già prima del licenziamento, il beneficiario ha 30 giorni di tempo, a partire dalla domanda di richiesta NASpI, per richiedere la liquidazione dell’importo spettante in un’unica soluzione.
Superata la scadenza, si perde il diritto alla liquidazione anticipata.
Quando non viene accettata la NASpI anticipata
Il diritto all’anticipo della NASpI per l’apertura di una partita IVA decade quando il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato in una data antecedente a quella in cui l’erogazione mensile ordinaria della NASpI si sarebbe conclusa. Ad esempio, il lavoratore ha diritto a 12 mesi di NASpI che, se erogata mensilmente a partire dal 1° gennaio, termina il 31 dicembre dello stesso anno. Se questo professionista decidesse di accettare un contratto di lavoro subordinato a partire dal 1° ottobre (ossia 9 mesi dopo l’inizio teorico e 3 mesi prima della scadenza naturale del 31 dicembre), si verificherebbe la causa di decadenza.
In questo caso, poiché il rapporto di lavoro dipendente è iniziato in una data (1° ottobre) che precede la data di fine teorica dell’indennità (31 dicembre), l’INPS riterrà che l’impegno all’autoimpiego non sia stato mantenuto per l’intero periodo. E il beneficiario sarà tenuto a restituire l’intero importo dell’anticipo percepito in un’unica soluzione. Questo vale per qualsiasi contratto che configuri un rapporto di dipendenza (es. tempo determinato, indeterminato, apprendistato). Mentre è escluso il caso di sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa. Fanno eccezione il servizio civile, le piccole prestazioni retribuite tramite libretto famiglia e tirocini professionali.
Inoltre, la NASpI non viene anticipata se non viene documentata correttamente l’effettiva apertura della partita IVA o l’avvio dell’attività .













Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it