Accertamento ridotto 2026, come “tagliare” di due anni i termini di controllo dell’Agenzia delle Entrate

La riduzione non si applica se viene effettuato o ricevuto anche un solo pagamento sopra i 500 euro con strumenti non tracciabili.

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Per un imprenditore o un professionista, la gestione del rischio fiscale passa inevitabilmente dalla conoscenza dei tempi a disposizione dell’amministrazione finanziaria per effettuare i controlli. Esiste un regime premiale che consente di ridurre di due anni la finestra di accertamento, ma come ricordato dalla recente risposta n. 77/2026 dell’Agenzia delle Entrate, i requisiti per accedervi sono estremamente rigorosi e non ammettono deroghe, nemmeno per spese apparentemente marginali come i valori bollati.

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Il beneficio: due anni in meno di “rischio fiscale”

L’articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015 stabilisce una significativa riduzione dei termini di decadenza per l’accertamento. In particolare, i termini previsti per l’IVA (art. 57, D.P.R. 633/1972) e per le imposte sui redditi (art. 43, D.P.R. 600/1973) sono ridotti di due anni. Questo significa che, a fronte di una trasparenza totale, il contribuente vede accorciarsi il periodo durante il quale può subire rettifiche dall’ufficio.

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Le condizioni per l’accesso al regime premiale

Il beneficio non è automatico, ma spetta ai soggetti passivi IVA che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari e la corretta documentazione delle operazioni. Per ottenere lo sconto biennale, devono coesistere precisi requisiti.

CategoriaRequisito ObbligatorioRiferimento Normativo
DocumentazioneDocumentare tutte le operazioni attive tramite fattura elettronica via SdI o memorizzazione/invio telematico dei corrispettivi.Art. 1, d.lgs. 127/2015
TracciabilitàGarantire la tracciabilità di tutti i pagamenti (ricevuti ed effettuati) per operazioni superiori a euro 500.Art. 3, d.lgs. 127/2015
ComunicazioneIndicare l’esistenza dei presupposti nella dichiarazione annuale dei redditi relativa a ciascun periodo d’imposta.Art. 4, D.M. 4 agosto 2016
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Tracciabilità, il limite di 500 euro e i pagamenti in contanti

Il punto più delicato riguarda la tracciabilità. La normativa specifica che la riduzione dei termini non si applica se il contribuente effettua o riceve anche un solo pagamento superiore a 500 euro mediante strumenti non tracciabili (come il denaro contante).

L’importo di 500 euro deve essere considerato comprensivo di eventuali imposte e oneri accessori. Nella Risposta n. 77/2026, l’Agenzia ha chiarito che nel concetto di “operazione” rientra la totalità delle attività poste in essere nell’esercizio dell’impresa o della professione.

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Come assicurarsi il diritto all’accertamento ridotto

Per difendere il diritto all’accertamento ridotto, è fondamentale che il contribuente e il suo consulente pongano attenzione a tre aspetti chiave:

  1. il monitoraggio della cassa. È necessario evitare tassativamente pagamenti in contanti sopra i 500 euro per qualsiasi acquisto aziendale, inclusi i servizi o i beni esenti o fuori campo IVA che rientrano comunque nell’attività d’impresa;
  2. scelta volontaria. Coloro che sarebbero esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica o memorizzazione dei corrispettivi devono comunque adottare tali modalità su base volontaria se intendono beneficiare della riduzione dei termini;
  3. dichiarazione dei redditi. La mancata comunicazione dei presupposti nel modello dichiarativo rende il beneficio inefficace per quel periodo d’imposta, rendendo vani gli sforzi di tracciabilità compiuti durante l’anno.
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