Arrivano i controlli sugli enti del terzo settore: le nuove regole del decreto

Ogni controllo vale da 50 a 500 euro per i controllori.

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Al via i controlli sugli enti del terzo settore. Era una decisione attesa da tempo e adesso è arrivata. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre, il decreto 7 agosto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che stabilisce “forme, contenuti, termini e modalità per la vigilanza, il controllo e il monitoraggio sugli enti del Terzo settore”. 

Il decreto attua quanto previsto dall’art. 93 del Codice del terzo settore (D.lgs. 117/2017), introducendo un sistema di controlli ordinari sugli ETS, già interessati da riforma fiscale, e definendo anche i presupposti per eventuali controlli straordinari. L’obiettivo è chiaro: rafforzare la trasparenza, la legalità e la corretta gestione delle risorse da parte degli ETS, attraverso un sistema strutturato di verifiche. Si apre così una nuova fase di accountability per il mondo non profit. 

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Controlli enti terzo settore: chi rischia e chi resta escluso

Rientrano nel campo di applicazione del decreto tutti gli altri enti associativi, tra cui le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS), le fondazioni e le reti associative che esercitano in via stabile e principale una o più attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Codice.

Sono invece escluse le imprese sociali, le cooperative sociali e le società di mutuo soccorso, le quali, pur potendo risultare iscritte al Runts (nella sezione “f”), sono sottoposte a forme di vigilanza già previste da normative settoriali (in primis quella sulle cooperative). In sostanza, i controlli sugli ETS accertano:

  • la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione nel RUNTS;
  • il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
  • l’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione nel RUNTS.
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Controlli enti terzo settore ordinari e straordinari: qual è la differenza

Il provvedimento rappresenta un tassello fondamentale della riforma del terzo settore, frutto di un percorso condiviso con la Conferenza Stato-Regioni, CSVnet e Forum Terzo Settore. È importante distinguere due tipologie di controlli:

  • ordinari, programmati e svolti a cadenza triennale, come previsto dall’articolo 51 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e dall’articolo 21 del decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020, n. 106. 
  • straordinari, attivabili dal ministero o dal Runts in caso di gravi irregolarità, segnalazioni, o esiti critici dei controlli ordinari. Questi controlli possono essere attivati anche su segnalazione di altre amministrazioni. 

I controlli sono a carico degli uffici del Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), che restano i principali titolari del potere di vigilanza pubblica; delle reti associative nazionali (RAN) riconosciute dal Ministero ai sensi dell’art. 41 del CTS e infine, dei centri di servizio per il volontariato (CSV), anch’essi riconosciuti e operanti ai sensi del Codice. Le reti associative e CSV possono però svolgere i controlli solo attraverso l’autorizzazione ministeriale, e limitatamente agli enti ad essi aderenti o associati. L’autorizzazione deve essere richiesta al Ministero del Lavoro e ha validità triennale.

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Chi sono i soggetti incaricati per i controlli: requisiti e formazione

I controlli sono eseguiti da soggetti incaricati, che possono essere dipendenti, collaboratori o professionisti esterni dei soggetti responsabili. I collaboratori e professionisti esterni devono possedere specifici requisiti, come  per esempio:

  • aver frequentato un corso di formazione;
  • avere un’esperienza triennale in materia di ETS o appartenere a determinate categorie professionali.

I corsi di formazione, della durata di almeno quaranta ore, sono organizzati dai soggetti autorizzati e dagli ordini professionali. Gli incaricati sono tenuti a seguire corsi di aggiornamento triennali della durata di venti ore.

Il sistema di finanziamento dei controlli sugli ETS

Il sistema di finanziamento dei controlli è organizzato in fasce, parametrate alle dimensioni economiche dell’ente controllato, con importi che variano da 50 a 500 euro. Le modalità di erogazione e rendicontazione sono dettagliate per garantire una gestione trasparente delle risorse. Il sistema dei controlli è finanziato con risorse del ministero, ripartite in base alle entrate degli enti controllati. Nel primo triennio, almeno il 55% degli ETS deve essere sottoposto a controllo. 

Le modalità

La comunicazione dei controlli agli enti del terzo settore avverrà tramite PEC, richieste documentali e, ove necessario, visite in sede. Se non subentrano irregolarità, verrà redatto un verbale senza rilievi e l’attestazione di avvenuto controllo sarà pubblicata nel RUNTS. In caso di irregolarità sanabili, l’ente dovrà regolarizzare la propria posizione entro un termine massimo di novanta giorni.

La durata complessiva del controllo ordinario non può superare i 90 giorni. In caso di irregolarità non sanabili, il soggetto incaricato invierà il verbale all’ente, assegnando quindici giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni. Il ministero definirà, con un successivo decreto da adottarsi entro 60 giorni, i modelli di verbale e le altre modalità operative uniformi per l’esecuzione dei controlli.

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Cristina Siciliano

Giornalista e scrittrice

Giornalista pubblicista, classe ‘97, con una solida formazione classica. Dopo la laurea conseguita con lode in Filologia Moderna, ho frequentato un Master in giornalismo politico-economico multimediale presso la 24ORE Business School. Ho collaborato con testate nazionali, come Leggo.it, e locali. Sono autrice del libro Breviario del silenzio: tra anima e parole, edito da Affiori, marchio di Giulio Perrone Editore.

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