Con sentenza n.115/2025, la Corte costituzionale ha stabilito che il congedo parentale obbligatorio spetta anche alla madre intenzionale, in una coppia omogenitoriale femminile, a patto che questa risulti tale dall’iscrizione nei registri dello stato civile.
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Congedo a madre intenzionale in coppia omogenitoriale: la sentenza
Con il messaggio n. 2450 dello scorso 7 agosto, l’INPS ha comunicato che dal 24 luglio scorso sono entrati in vigore gli effetti della sentenza, precisando inoltre come per genitore intenzionale si intenda la donna che non ha partorito e che la comunicazione di fruizione del congedo deve essere effettuata dal proprio datore di lavoro, che provvederà all’anticipazione dell’indennità per conto dell’Istituto.
Il congedo alla madre intenzionale, che sia lavoratrice dipendente, è di 10 giorni lavorativi – non frazionabili a ore, ma fruibili anche non continuativamente – e vale anche se la madre è in congedo di maternità. I giorni lavorativi di congedo diventano 20 nel caso di parto plurimo.
L’occasione è naturalmente utile per parlare della situazione delle lavoratrici e dei lavoratori non dipendenti, bensì muniti di partita IVA, prendendo altresì spunto dal fatto che l’INPS ha confermato che anche per il 2025 saranno tre i mesi coperti dal congedo parentale all’80%, purché le mensilità siano fruite entro i 6 anni di vita del figlio, allo scopo di assicurare al figlio tutto il supporto necessario.
Cos’è e come funziona il congedo parentale 2025
Come abbiamo recentemente ricordato con il nostro approfondimento sul congedo parentale 2025, l’INPS ha da poco confermato che sono tre i mesi di congedo parentale indennizzati con l’80% della normale “paga”.
In questo scenario, si ricorda non si tratta della maternità obbligatoria a cui si riferisce l’apertura del nostro odierno articolo, bensì di una misura facoltativa di astensione dal lavoro, accessibile non solamente da parte dei lavoratori dipendenti, quanto anche da quelli autonomi.
La struttura prevista per il 2025 per i dipendenti si snoda in tre parti, con indennità decrescenti:
- la prima è un periodo di tempo tra 1 e 3 mesi, da fruire entro i 6 anni di vita o dall’adozione, con indennizzo pari all’80% della retribuzione;
- la seconda è un periodo di 6 mesi indennizzati al 30%,
- la terza è un ulteriore periodo di 2 mesi, privi di indennizzo.
Le regole per i lavoratori autonomi
Anche per i lavoratori autonomi con una partita IVA l’INPS ha previsto un congedo parentale, ma con regole ben diverse. A loro spetta un periodo massimo di tre mesi per figlio, erogati a ciascun genitore, se rientrano nelle seguenti categorie:
- artigiane e artigiani;
- commercianti;
- coltivatrici e coltivatori diretti, colone e coloni, mezzadre e mezzadri;
- imprenditrici e imprenditori agricoli professionali;
- pescatrici e pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne.
La misura è riconosciuta entro il primo anno di vita del figlio, o entro un anno dal momento dell’adozione o dell’affidamento. Nel caso delle madri lavoratrici, il periodo è accessibile solamente al termine del periodo della normale fruizione della maternità, ma sempre entro un anno dalla nascita del figlio.
Per quanto riguarda invece la misura, il sostegno per i lavoratori e le lavoratrici autonome è pari al 30% della retribuzione convenzionale stabilita ogni anno per legge. Anche nel caso di lavoratori con partita IVA, l’indennità è corrisposta dall’INPS, successivamente alla presentazione di apposita domanda. Una volta ricevuta la richiesta, l’Istituto verificherà che i lavoratori autonomi siano iscritti alla relativa gestione previdenziale e siano in regola con il versamento dei contributi.
Per fruire del congedo parentale è necessario che i lavoratori abbiano versato almeno un mese di contributi con aliquota maggiorata nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di congedo parentale indennizzabile.
Nel caso di fruizione di periodi di congedo parentale entro il primo anno di vita o dall’ingresso in famiglia del minore, il requisito di un mese di contribuzione può essere conteggiato nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità o di paternità.
Come richiedere il congedo parentale
La domanda di congedo parentale per lavoratori e lavoratrici autonome deve essere presentata tramite il servizio sul sito INPS o attraverso il proprio consulente di fiducia.
Alla domanda occorre allegare:
- un documento di identità in corso di validità;
- il certificato di nascita del figlio o il documento di adozione o di affidamento;
- le dichiarazioni fiscali relative all’anno in cui ricadono i 12 mesi di riferimento di cui sopra;
- i modelli F24 che attestano l’effettivo versamento dei contributi per i periodi interessati.
Roberto Rais
Giornalista e autore