Patente a punti edilizia, ora si possono recuperare i crediti: cosa devono fare le imprese

Con un nuovo decreto il quadro normativo è stato aggiornato e l'iter di riabilitazione, che trasforma l’adempimento in un percorso di miglioramento della sicurezza aziendale, è diventato operativo

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patente a punti edilizia

La patente a punti in edilizia è un sistema di qualificazione per le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente all’interno di cantieri edili temporanei o mobili in Italia e contribuisce a mantenere elevati standard di sicurezza sul lavoro tramite l’adozione di buone pratiche e il rispetto di specifiche normative. Per l’inizio e la prosecuzione dei lavori, quindi, bisogna raggiungere e mantenere un numero minimo di crediti che, se decurtati, possono essere comunque recuperati.

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Come ottenere la patente a punti in edilizia

Per richiedere la patente a punti in edilizia è necessario presentare l’apposita domanda all’Ispettorato del Lavoro, rispettando una serie di requisiti. Introdotta dal decreto legge 19/2024, detto decreto PNRR, la patente in edilizia è diventata obbligatoria a partire dal 1° ottobre 2024, ma la normativa è stata aggiornata negli anni. Parte da un punteggio iniziale di 30 punti, ma ogni azienda può incrementare il proprio punteggio tramite investimenti, corsi di formazione o aggiornamento e certificazioni.

Nata con l’obiettivo di elevare gli standard di sicurezza e promuovere il rispetto rigoroso delle norme, la disciplina è stata integrata dal decreto direttoriale INL n. 24/2026, che ha reso operative le Commissioni territoriali, ovvero gli organismi paritetici incaricati di valutare le istanze di recupero dei punti decurtati. Attraverso percorsi di formazione mirata e investimenti tecnici (le cosiddette misure di “self-cleaning”), le imprese hanno quindi a disposizione una procedura certa per ripristinare la propria regolarità operativa e tornare alla soglia minima di 15 crediti.

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Come funziona

La patente a crediti in edilizia è obbligatoria per tutte le imprese (non necessariamente classificate come imprese edili) e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, anche se con sede Ue o extra Ue. Sono esclusi da questo obbligo, invece, i fornitori di materiali e coloro svolgono prestazioni di natura intellettuale. E non devono richiedere questo documento nemmeno gli operatori che hanno una qualificazione SOA di III categoria fino a 1.033.000 euro in almeno una categoria da OG1 ad OG13 o da OS1 ad OS35.

L’Ispettorato del Lavoro, sulla base di una serie di requisiti fissati dal decreto attuativo e previa richiesta effettuata direttamente dagli interessati, può decidere di rilasciare (o meno) la patente in formato digitale.

Sulla base di una serie di investimenti e attività, ogni azienda può incrementare il proprio punteggio fino a 100 oppure vederlo scendere commettendo alcune infrazioni. Si può operare all’interno dei cantieri sino a quando si posseggono 15 punti: al di sotto questa soglia non è più consentito lavorare nei cantieri edili, ma è possibile recuperare crediti tramite specifici investimenti in tema di sicurezza sul lavoro.

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Patente a punti in edilizia: come recuperare crediti

Se un’azienda commette delle infrazioni può andare incontro a una decurtazione dei punti sulla patente, ma fortunatamente esiste un modo per recuperare crediti utili. Come previsto infatti dal decreto direttoriale INL n. 24 del 6 marzo 2026, che ha reso operative le procedure di riabilitazione per le imprese e i lavoratori autonomi che hanno subito decurtazioni e sono scesi a meno di 15 crediti (il minimo per poter operare in cantiere).

In questi casi, è possibile presentare istanza di recupero in via telematica alla segreteria della Commissione territoriale competente (quella del luogo in cui ha sede legale l’impresa o domicilio il lavoratore), allegando: copia dei provvedimenti sanzionatori che hanno causato la decurtazione, un relazione tecnica dettagliata che spieghi quali misure sono state adottate per eliminare le cause della violazione e un piano di recupero dei crediti.

A questo punto, la decisione spetta a un organo collegiale regionale composto dai rappresentanti delle ASL, il appresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) e i rappresentanti dell’INL (Ispettorato nazionale del Lavoro) e dell’INAIL. Per riacquisire nuovi crediti, il collegio può proporre corsi aggiuntivi per i responsabili delle violazioni e per i lavoratori del cantiere dove è avvenuta l’infrazione oppure interventi tecnici o organizzativi volti a innalzare i livelli di salute e sicurezza oltre quanto previsto dalla legge (es. acquisto di nuovi macchinari più sicuri, certificazioni ISO 45001, ecc.).

Il meccanismo serve a riportare l’azienda alla soglia operativa di 15 crediti. Quindi, non è possibile recuperare più punti di quanti servano a raggiungere questo limite massimo tramite questa procedura.

Tempi di recupero

La Commissione si riunisce di norma entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda completa. Se il piano di recupero è complesso, la Commissione può restituire i punti in modo parziale, man mano che vengono completate le singole fasi degli investimenti o della formazione concordata. Una volta verificate le misure, la Commissione provvede all’aggiornamento dei punti sul portale telematico entro 15 giorni.

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Criteri di assegnazione nuovi crediti

Nella circolare n.4 del 2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro vengono specificate tutte le modalità di recupero dei crediti con il rispettivo valore dell’incremento, che sono valide ancora oggi. Vediamoli nel dettaglio.

1. Storicità dell’azienda

La storicità dell’azienda contribuisce al recupero di un massimo di 10 crediti, in relazione alla data di
iscrizione del soggetto richiedente alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al momento del rilascio del documento, secondo i criteri riportati in questa tabella.

RequisitoIncremento dei crediti
Iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni
3
Iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni
5
Iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni
8
Iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura da oltre 20 anni
10

I crediti maturati per ciascun requisito non sono tra loro cumulabili: sono da considerare gli anni di iscrizione maturati al momento della richiesta della patente a punti.

2. Mancanza di crediti di decurtazione del punteggio

Così come avviene per la patente di guida, anche per quella edilizia è previsto un incremento dei punti per le aziende e i lavoratori autonomi che non raccoglieranno provvedimenti di decurtazione del punteggio. Una sorta di premio per le imprese più virtuose e rispettose della normativa.

La patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di venti crediti complessivi.

3. Attività, investimenti o formazione in tema di sicurezza sul lavoro

Le attività di investimento o formazione in tema di sicurezza sul lavoro contribuiscono in misura maggiore all’incremento dei crediti: si possono ottenere fino a 30 punti aggiuntivi, in relazione alla tipologia di investimento effettuato.

RequisitoIncremento dei crediti
Certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 da organismi accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento, aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA5
Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 20084
i. Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori
occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell’arco di un triennio

ii. Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato
i. 6
ii. 8
Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento o formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza3
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, inclusi i dispositivi
sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa, compresi fra 5.000 e 25.000 euro
1
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, inclusi i dispositivi
sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa, compresi fra 25.000,01 e 50.000 euro
3
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, inclusi i dispositivi
sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa, superiori a 50.000,01 euro
6
Adozione del documento di valutazione dei rischi, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate3
Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente2

4. Altre attività, investimenti o formazione

Ulteriori attività, investimenti o corsi di formazione possono comportare l’attribuzione di un massimo di 10 crediti aggiuntivi, secondo quanto riportato nella tabella seguente.

RequisitoIncremento dei crediti
Imprese che occupano fino a 15 dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi, esclusi quelli in somministrazione1
Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi, esclusi quelli in somministrazione2
Imprese che occupano più di 50 dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi, esclusi quelli in somministrazione4
Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano2
Possesso della certificazione SOA di classifica I1
Possesso della certificazione SOA di classifica II2
Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in
relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile
2
Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale2
Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri2
Riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile o Edilcassa per avere denunciato operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico2
Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e
responsabilità sociale
2
Certificazione del regolamento interno delle società cooperative2
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Quali sono i costi che devono sostenere le aziende

La patente a crediti in edilizia è un documento obbligatorio che deve essere richiesto dalle imprese e dai lavoratori che operano fisicamente all’interno dei cantieri. Molti operatori potrebbero erroneamente pensare che questa patente costituisca un costo per l’azienda, ma in realtà è un documento che va richiesto, non comprato, e quindi il costo iniziale è pari a zero.

Si tratta di un investimento utile per aumentare la salute e la sicurezza sul lavoro nei cantieri edili, tramite la diffusione di responsabilità e consapevolezza dei rischi connessi a questo settore.

Il vero costo che l’impresa deve sostenere riguarda quindi gli investimenti in sicurezza sul lavoro che possono riguardare ad esempio l’acquisto di nuovi macchinari, l’ottenimento di certificazioni specifiche, lo svolgimento di corsi di formazione e quant’altro previsto per l’incremento di crediti.

Bisogna però considerare queste spese proprio come un’opportunità per ridurre il rischio di incidenti o tragici eventi, che continuano ad accadere nei cantieri di tutta Italia.

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Patente a crediti edilizia: come risparmiare per aggiornarsi

Fortunatamente esistono dei metodi per risparmiare sull’aggiornamento della patente a crediti, o meglio delle agevolazioni per gli investimenti, le certificazioni o i corsi di formazione in tema di sicurezza sul lavoro che possono aiutare le aziende a ridurre i costi.

Ogni anno, da ormai quindici anni, esiste il bando ISI INAIL per le imprese, che vengono in qualche misura incentivate a migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro, in particolare tramite la sostituzione di macchinari obsoleti. Il bando prevede un ammontare di risorse disponibili variabili in base a una suddivisione precisa, con scadenze differenziate per i diversi assi di finanziamento.

I contributi, che vanno da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 130.000 euro, vengono erogati sotto forma di fondo perduto a tutte le imprese, anche giovanili, che soddisfano i requisiti riportati all’interno del bando. Per partecipare occorreva presentare la domanda e la documentazione necessaria entro il 30 maggio 2025, ma la misura si ripete ogni anno.

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Patente a crediti e corsi di formazione: le scadenze da rispettare

Con l’entrata in vigore del nuovo accordo Stato-Regioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.119/2025, sono state introdotte nuove regole e nuove scadenze per la formazione in tema di sicurezza sul luogo di lavoro.

In primis, è previsto un periodo transitorio di 12 mesi (fino al 23 maggio 2026) entro il quale si potranno avviare corsi di formazione basati sugli accordi di legge. Decorso il termine, occorre adattare o riprogrammare i corsi in base alle nuove normative.

L’approvazione dell’accordo fa scattare regole nuove e scadenze precise per l’adempimento degli obblighi formativi:

  • per i datori di lavoro la formazione deve concludersi entro 24 mesi, ovvero entro il 23 maggio 2027;
  • per preposti l’aggiornamento deve avvenire entro 12 mesi, quindi entro il 23 maggio 2026 se l’ultimo aggiornamento risale a più di 2 anni fa;
  • per ambienti confinati la nuova formazione deve concludersi entro 12 mesi;
  • per le nuove attrezzature la formazione deve concludersi entro 12 mesi.

Il nuovo accordo ha poi abrogato tutti i precedenti riferimenti normativi in materia di formazione (accordi 2011, 2012, 2016) e costituisce un aggiornamento molto importante in tema di sicurezza sul lavoro, puntando a una formazione più mirata, uniforme e aggiornata.

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