E-commerce, dal 19 giugno scatta l’obbligo del pulsante di recesso: come funziona e i rischi per gli inadempienti

Cambiano le regole per i venditori online. Il diritto di recesso deve poter essere esercitato con la stessa facilità dell'acquisto.

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Arriva un cambiamento importante per il mondo degli e-commerce che, nel 2026, dimostra un certo consolidamento. Dal 19 giugno 2026 ogni operatore che vende online a consumatori privati dovrà integrare sul proprio sito o sulla propria app una funzione digitale di recesso. Il decreto legislativo n.209 del 31 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 gennaio 2026, ha infatti recepito la direttiva UE 2023/2673 e ha inserito nel Codice del consumo il nuovo articolo 54-bis, una norma che trasforma il diritto di ripensamento da clausola contrattuale a requisito tecnico dell’interfaccia.

Il significato della novità è abbastanza chiaro: se un acquisto può essere completato online in pochi clic, anche il recesso deve poter essere effettuato con la stessa semplicità.

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Acquisti online, cosa prevede il nuovo art. 54-bis del Codice del consumo

Il nuovo articolo 54-bis nel D.Lgs. 206/2005 definisce i requisiti per il recesso online indicando che la funzione deve essere chiaramente visibile, facilmente accessibile e disponibile per l’intero periodo di recesso. Una volta inviata la dichiarazione, il professionista è obbligato a inviare senza indebito ritardo una ricevuta su supporto durevole (come un’email) contenente il testo della dichiarazione, la data e l’ora di trasmissione.

La funzione consente al consumatore di inviare una dichiarazione di recesso online che informa il professionista della sua decisione di recedere dal contratto. La funzione è indicata in modo facilmente leggibile con le parole “recedere dal contratto qui” o con un’altra formulazione equivalente, purché altrettanto inequivocabile.

In sintesi, non sarà più sufficiente indicare un indirizzo email o mettere a disposizione un modulo PDF da scaricare e rispedire. La dichiarazione di recesso dovrà poter essere inviata direttamente dall’interfaccia, con procedura in due step (modulo e conferma) e ricevuta automatica.

Albertoo Caschili

“Il diritto di recesso, strumento di tutela del consumatore per eccellenza previsto dal Codice del consumo, non muta nella sostanza – spiega a Partitaiva.it Alberto Caschili, consulente per il commercio digitale -. Ciò che cambia sono le modalità con cui esercitarlo, che diventano immediate e digitali. L’intervento appare particolarmente significativo se si considera che, ancora oggi, non sono rari i casi in cui il consumatore incontra notevoli difficoltà nell’esercitare il recesso: richieste inviate senza risposta, procedure poco trasparenti o canali di contatto inefficaci finiscono talvolta per svuotare di contenuto una delle tutele più importanti previste dalla normativa consumeristica. La nuova disciplina nasce proprio dall’esigenza di ridurre questi ostacoli e rendere il diritto effettivamente esercitabile”.

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Pulsante di recesso, chi è obbligato ad adeguarsi

L’obbligo riguarda tutti i siti che vendono a consumatori privati (B2C), sebbene anche i siti misti B2B/B2C debbano comunque adeguarsi, ma solo per la parte consumer. Tra i soggetti potenzialmente coinvolti rientrano:

  • ecommerce retail e marketplace; 
  • piattaforme digitali con abbonamenti; 
  • servizi SaaS, streaming e contenuti digitali; 
  • membership e software in subscription. 

“Per gli operatori che vendono tramite marketplace – prosegue Caschili – sarà interessante verificare come verranno gestiti gli adempimenti nella pratica. La norma è stata pensata guardando principalmente ai siti e alle app proprietarie, mentre nei marketplace una parte rilevante dell’interfaccia contrattuale è controllata dalla piattaforma. Questo potrebbe generare dubbi interpretativi sul riparto delle responsabilità tra gestore del marketplace e venditore”.

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Quali sono i rischi in caso di mancato adeguamento

I rischi per chi non si adegua entro il 19 giugno sono di due tipi: operativo e sanzionatorio. Sul fronte operativo, se non viene data l’informativa completa sul diritto di recesso (e dal 19 giugno l’informativa include la collocazione della funzione digitale ex art. 54-bis) il termine di recesso non è più 14 giorni, ma diventa automaticamente 12 mesi e 14 giorni. Non serve che il cliente faccia causa, non serve che l’AGCM intervenga: il termine è esteso per legge e ogni nuovo ordine concluso senza pulsante conforme entra in regime di non conformità. 

Sul fronte sanzionatorio, l’assenza della funzione può configurare una pratica commerciale scorretta, con sanzioni amministrative che nei casi più gravi possono arrivare fino a 10 milioni di euro. 

“Come spesso accade, il rischio maggiore non è rappresentato dalla sanzione amministrativa in sé, ma dagli effetti operativi derivanti da una gestione non conforme del recesso. Procedure poco chiare o inutilmente complesse tendono infatti ad aumentare reclami, contestazioni, chargeback e interventi delle autorità di controllo. Adeguarsi correttamente significa quindi ridurre il rischio legale, ma anche migliorare l’efficienza della relazione con il cliente – conclude l’esperto –. Resta poi da verificare quale sarà il livello di applicazione concreta della nuova disciplina. Il legislatore ha individuato uno strumento potenzialmente efficace per rafforzare la tutela del consumatore, ma il risultato dipenderà anche dalla capacità delle autorità competenti di vigilare sul rispetto delle nuove regole e di intervenire nei casi di inadempimento. L’auspicio è che non si tratti dell’ennesima disposizione destinata a rimanere prevalentemente sulla carta: l’effettività della tutela passa infatti non solo dalla qualità della norma, ma anche dalla sua concreta applicazione nel mercato”.

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Cosa devono fare le imprese

Gli adeguamenti richiesti sono sia tecnici sia documentali. Sul piano tecnico occorre integrare nell’interfaccia la funzione di recesso con doppia conferma e ricevuta automatica; sul piano documentale vanno aggiornate le condizioni generali di vendita e l’informativa pre-contrattuale, con l’indicazione della collocazione del pulsante.

Le procedure macchinose, i moduli nascosti, gli obblighi di contattare il customer care o i percorsi volutamente complicati potrebbero diventare pratiche contestabili dall’AGCM. La norma introduce anche il principio “once only”: non è ammessa la richiesta di informazioni già fornite dal cliente in precedenti fasi del processo..

Si consideri infine che la scadenza del 19 giugno 2026 si applica ai contratti conclusi a partire da quella data. Il decreto è formalmente in vigore dal 23 gennaio 2026.

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Roberto Rais

Giornalista e autore

Giornalista e autore, consulente e coordinatore editoriale, collabora con agenzie di stampe e società editoriali italiane ed estere specializzate in economia e finanza, gestione di impresa e organizzazione aziendale.

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