CBAM 2026: come verificare le emissioni con valori effettivi e cosa rischiano le imprese importatrici

Il CBAM è un'opportunità per innovare la propria supply chain. Selezionare fornitori extra-UE più green e investire in processi di verifica accurati permette di pagare meno certificati e di posizionarsi come leader nella transizione ecologica. Il 2026 è il banco di prova: le imprese che sapranno gestire i dati sulle emissioni con precisione trasformeranno la conformità normativa in un vantaggio competitivo di lungo periodo.

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Il 2026 segna una linea di demarcazione netta per il commercio internazionale. Con l’entrata in vigore definitiva del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), l’importazione di materie prime nell’Unione europea non è più solo una questione di logistica e dazi doganali, ma una sfida di sostenibilità. Per le imprese che importano acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno, la conformità diventa un obbligo vincolante che incide direttamente sul bilancio aziendale.

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CBAM, cosa cambia nel 2026

Dal 1° gennaio 2026, il CBAM supera la fase transitoria (prevalentemente informativa) per diventare uno strumento operativo. Come sottolineato su Voices da Pier Paolo Ghetti, global trade advisory leader di Deloitte Italia, il meccanismo punta a integrare il “prezzo del carbonio” nelle dinamiche d’importazione, livellando il campo di gioco tra i produttori UE (soggetti all’ETS) e quelli extra-UE.

L’obiettivo è duplice: contrastare il carbon leakage, cioè evitare che le aziende delocalizzino la produzione in Paesi con normative climatiche meno stringenti; garantire che ogni tonnellata di CO2 emessa all’estero pesi economicamente quanto quella emessa in Europa.

L’estensione nel 2028

Il CBAM è un meccanismo dinamico. Se oggi riguarda acciaio, cemento e alluminio, dal 2028 è prevista l’estensione a circa 180 categorie di prodotti “downstream”. Questo significa che anche chi importa componenti meccanici, parti di veicoli o apparecchiature industriali dovrà presto fare i conti con la contabilità del carbonio.

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Valori effettivi vs valori default: perché la scelta pesa sul portafoglio

Uno dei punti critici per l’imprenditore è decidere come dichiarare le emissioni incorporate nei beni importati. La normativa prevede due strade, con impatti economici radicalmente diversi:

  1. valori effettivi (actual values), che rappresentano le emissioni realmente generate durante il processo produttivo nel Paese d’origine. Spesso sono inferiori ai valori standard, riducendo il numero di certificati CBAM da acquistare. Devono essere certificati da un verificatore accreditato e supportati da una documentazione tecnica rigorosa fornita dal fornitore extra-UE;
  2. valori default (default values), sono parametri standard stabiliti dalla Commissione europea basandosi sulle medie dei Paesi meno efficienti. Sono ammessi solo quando non è possibile ottenere dati certi e verificabili dai fornitori. Sono strutturalmente più elevati e penalizzanti, quindi utilizzarli significa pagare una carbon tax molto più salata, riducendo la marginalità sull’importazione.
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Scadenze e adempimenti

Le imprese devono muoversi su un calendario preciso per evitare blocchi doganali o sanzioni pecuniarie.

ScadenzaObbligo / attività
1° gennaio 2026Avvio del regime operativo vincolante.
1° febbraio 2027Apertura della piattaforma UE per l’acquisto dei certificati CBAM.
30 settembre 2027Termine per la prima dichiarazione annuale (riferita alle importazioni 2026).

Il ruolo del dichiarante CBAM autorizzato

Per poter importare i beni soggetti a normativa, le aziende devono ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato. Non si tratta di una semplice formalità burocratica: l’autorità doganale richiede la dimostrazione di processi interni idonei a tracciare e gestire i dati sulle emissioni lungo tutta la catena del valore.

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Documentazione e verifica: cosa serve all’impresa

Per utilizzare i valori effettivi e ottimizzare i costi, l’imprenditore deve raccogliere dal fornitore:

  • i dati sulle emissioni dirette generate durante la produzione;
  • i dati sulle emissioni indirette derivanti dal consumo di energia elettrica (ove richiesto);
  • il rapporto di verifica redatto da un ente terzo accreditato che attesti la veridicità dei calcoli secondo le metodologie armonizzate UE.

La tracciabilità dei dati diventa un elemento centrale della strategia di gestione del rischio. Un errore nella raccolta dati può portare alla restituzione di certificati insufficienti e a sanzioni amministrative pesanti.

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Cosa rischiano le imprese: sanzioni e incertezze

L’inosservanza delle norme CBAM comporta rischi che vanno oltre la semplice multa. L’omessa restituzione dei certificati o la presentazione di dichiarazioni infedeli comporta sanzioni pecuniarie proporzionali alla CO2 non dichiarata. Il CBAM influisce, poi, sul rating di sostenibilità dell’azienda, penalizzandola nei rapporti con banche e investitori. Zone d’ombra restano ancora sull’applicazione del meccanismo ai regimi doganali speciali e all’assenza di misure compensative per le esportazioni UE.

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