Dal 2026 cambia il modo in cui l’Italia tassa le imprese sociali organizzate come società. Con il D.Lgs. n. 186 del 4 dicembre 2025, le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative fornite dalle imprese sociali in forma societaria non beneficiano più dell’esenzione totale dall’IVA prevista per gli enti del terzo settore, ma possono applicare un’aliquota ridotta al 5%. La novità mette fine ad anni di incertezze su come le imprese sociali devono applicare l’IVA, chiarendo il trattamento fiscale per migliaia di enti che operano nei servizi sociali, educativi e sanitari.
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Il problema storico: tra onlus, terzo settore e IVA
All’origine c’è però un percorso normativo complesso. Il Codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) aveva abrogato la vecchia definizione di onlus, trasferendo molte agevolazioni agli enti del terzo settore (ETS). Tuttavia, la normativa di coordinamento rischiava di escludere dall’accesso alle agevolazioni fiscali, come le esenzioni IVA dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, proprio quelle imprese sociali che, per scelta statutaria, si erano costituite in forma societaria. Su questa base, l’Agenzia delle Entrate, in alcune risposte a interpello del 2021, aveva negato alle imprese sociali in forma societaria il diritto a fruire di regimi Iva agevolati, anche quando fornivano prestazioni socio-sanitarie e assistenziali a persone svantaggiate. Una soluzione che risultava in contrasto con orientamenti consolidati della Cassazione e della Corte di giustizia dell’Unione europea, che valutano il regime fiscale in base alla funzione del servizio, non alla forma giuridica dell’ente prestatore.
Riforma terzo settore: cosa cambia con il D.Lgs. n. 186/2025
Con l’entrata in vigore dal 13 dicembre 2025 del D.Lgs. n. 186/2025, il legislatore ha riformulato le regole sull’IVA in modo più coerente rispetto alla logica della riforma fiscale del terzo settore:
- l’art. 3 del decreto cambia la soggettività dell’esenzione dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, sostituendo il riferimento alle onlus con quello agli enti del terzo settore, esclusi le imprese sociali costituite nella forma societaria prevista dal Codice civile;
- l’art. 4 prevede l’estensione dell’aliquota IVA ridotta al 5% anche alle imprese sociali in forma societaria, allineandole alle cooperative sociali per specifiche prestazioni socio-assistenziali, educative, sanitarie e simili (numeri 18, 19, 20, 21 e 27-ter dell’art. 10).
Quindi, le fondazioni e gli ETS non societari applicano l’esenzione IVA, come avveniva prima e, le imprese sociali in forma societaria non beneficiano dell’esenzione ma applicano l’aliquota agevolata al 5% per le stesse prestazioni, superando una disparità interpretativa che aveva generato non pochi problemi di competitività e continuità operativa.
Un passaggio importante per comprendere la portata concreta della riforma è arrivato nel corso di Telefisco 2026, l’appuntamento annuale con gli esperti e l’amministrazione finanziaria che si è tenuto il 5 febbraio 2026. In quella sede, l’Agenzia delle Entrate ha fornito risposte che, pur non introducendo elementi di rottura rispetto al dato normativo, hanno chiarito in modo puntuale come gestire il periodo di transizione tra vecchio e nuovo regime.
Uno dei quesiti più rilevanti riguardava le imprese sociali non costituite in forma societaria, come le fondazioni che abbiano assunto la qualifica di impresa sociale. L’amministrazione ha escluso in modo netto la possibilità per tali enti di optare per l’aliquota IVA ridotta del 5% sulle prestazioni indicate dall’articolo 10 del decreto IVA. La scelta del legislatore, è stato spiegato, è chiara nel riservare l’aliquota agevolata alle sole imprese sociali costituite nelle forme del libro V, titolo V del Codice civile. Ne deriva che le fondazioni e, più in generale, le imprese sociali non societarie continuano ad applicare il regime di esenzione previsto per gli enti del terzo settore non commerciali, senza possibilità di scegliere un diverso trattamento impositivo anche qualora questo potesse risultare, in concreto, più conveniente sotto il profilo gestionale.
Altro tema centrale affrontato a Telefisco ha riguardato gli enti ancora iscritti all’anagrafe delle onlus al 31 dicembre 2025 e chiamati a completare il passaggio al Registro unico nazionale del terzo settore. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora tali enti presentino domanda di iscrizione al Runts entro il 31 marzo 2026 e la richiesta venga accolta, l’acquisizione della qualifica di ente del terzo settore produce effetti dall’inizio del periodo d’imposta, quindi dal 1° gennaio 2026 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare. Questo comporta una sostanziale continuità tra il precedente status di onlus e il nuovo inquadramento come ETS, con la conseguenza che il regime di esenzione IVA può considerarsi applicabile fin dall’inizio dell’anno, anche nel periodo intercorrente tra il primo gennaio e la data formale di presentazione o accoglimento dell’istanza.
La precisazione ha un impatto pratico significativo, perché consente agli enti in fase di transizione di evitare incertezze nella fatturazione dei primi mesi dell’anno, scongiurando il rischio di dover applicare in via prudenziale l’IVA ordinaria in attesa dell’iscrizione.
Cosa succede in caso di rigetto della domanda di iscrizione al Runts
Resta però uno scenario alternativo, tutt’altro che teorico: quello del rigetto della domanda di iscrizione al Runts. In questo caso, l’amministrazione finanziaria ha chiarito che l’ente perde il presupposto per applicare il regime di favore e deve quindi procedere alla rettifica delle fatture eventualmente emesse in esenzione nel frattempo. Ciò implica l’applicazione del regime IVA ordinario o comunque del regime fiscale proprio della diversa qualificazione soggettiva, con possibili effetti sia sul piano finanziario sia su quello dei rapporti contrattuali con gli utenti dei servizi.
Nel complesso, i chiarimenti forniti a Telefisco 2026 non ampliano l’ambito delle agevolazioni, ma contribuiscono a definire con maggiore certezza i confini applicativi della riforma, soprattutto nella delicata fase di passaggio dal vecchio sistema delle onlus al nuovo assetto delineato dal Codice del terzo settore e dal decreto correttivo del 2025.
ETS non societari e riforma del terzo settore: “Ecco le ragioni della nuova normativa”
“Quello che il legislatore ha fatto con il D.Lgs. n. 186/2025 è innanzitutto sanare un vulnus interpretativo che rischiava di mandare in sofferenza una parte significativa del comparto sociale. Prima, infatti, le imprese sociali in forma di società si trovavano in una sorta di limbo: non potevano beneficiare dell’esenzione ma, allo stesso tempo, non avevano un regime chiaro per evitare il regime ordinario pieno dell’IVA. La norma attuale, pur non restituendo l’esenzione, introduce l’aliquota al 5%, garantendo almeno una omogeneità con il trattamento delle cooperative sociali. È una soluzione pragmatica e coerente con la funzione sociale di queste realtà”, spiega l’avvocato tributarista Antonio Ciarciaglino, dello studio legale tributario Tinelli & Associati.

L’esperto sottolinea come questa soluzione sia non solo tecnica, ma anche simbolica. “Dal punto di vista del legislatore, l’obiettivo è dare una risposta uniforme alla missione che anima le imprese sociali. È un segnale che non conta la forma societaria, ma la finalità di servizio: le prestazioni sociali di interesse generale restano agevolate, anche se con un diverso meccanismo fiscale”, aggiunge.
Quanto agli adempimenti operativi, l’esperto evidenzia che è fondamentale che le imprese sociali siano rigorose nella documentazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per non incorrere in contestazioni in sede di accertamento. “È utile ricordare che, mentre per gli ETS non societari la strada è quella dell’esenzione, per le imprese sociali costituite in società l’unico strumento agevolativo è l’applicazione dell’aliquota ridotta. Il legislatore ha escluso la possibilità di optare per un regime di esenzione come se fossero ETS puri, ma ha compensato con un regime fiscale che, pur diverso, tende a non penalizzare l’operatore sociale dal punto di vista economico”.













Cristina Siciliano
Giornalista e scrittrice