Sicurezza antincendio per bar e ristoranti dopo Crans Montana: le regole della circolare 674/2026

La circolare 674/2026 offre certezza giuridica agli esercenti e sicurezza concreta ai cittadini. Ribadisce che la prevenzione non è un modulo da compilare, ma un sistema organizzativo che deve adattarsi all'uso reale del locale.

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In risposta ai tragici eventi di Crans Montana, il ministero dell’Interno ha pubblicato la circolare 674/2026. Questo documento non è una semplice nota burocratica, ma una bussola operativa per comandi dei vigili del fuoco, tecnici ed esercenti. L’obiettivo? Definire con precisione quando un locale è un “semplice” bar/ristorante e quando diventa un luogo di “pubblico spettacolo“, così da adeguarsi nel modo corretto alla normativa antincendio.

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La classificazione: bar, ristoranti e DPR 151/2011

Il punto di partenza è il DPR 151/2011. Di regola, bar e ristoranti non sono inclusi nell’elenco delle attività soggette ai controlli obbligatori di prevenzione incendi. Tuttavia, la circolare ribadisce che questa esclusione decade in due casi specifici:

  • integrazione in edifici complessi, cioè se il locale si trova in strutture già soggette a norme tecniche (es. centri commerciali);
  • potenza termica, ovvero se sono presenti impianti di produzione calore superiori a 116 kW.

In questi casi, l’attività deve sottostare agli adempimenti formali del DPR 151/2011.

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Il confine dell’intrattenimento (TULPS): il locale di pubblico spettacolo

La distinzione più complessa riguarda il passaggio a “locale di pubblico spettacolo”. La circolare chiarisce che la presenza di musica non è un automatismo per definire un locale come discoteca.

Quando resta un pubblico esercizio?

L’attività non cambia natura (e quindi non richiede i rigidi requisiti del TULPS e del decreto 3 agosto 2015) se si verificano queste condizioni per musica dal vivo e karaoke:

  • l’attività non si svolge in sale allestite specificamente per esibizioni;
  • la capienza è inferiore alle 100 persone.

Si applica dunque il criterio della “trasformazione funzionale”: se l’intrattenimento diventa l’attività prevalente, altera le disposizioni all’interno del locale o modifica la gestione dell’affollamento, si configura una trasformazione che richiede il riesame totale della sicurezza antincendio.

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La strategia antincendio: il “minicodice”

Non esistendo una regola tecnica specifica per bar e ristoranti, la sicurezza si basa sulla valutazione del rischio. La circolare indica due metri di misura per l’applicazione del DM 3 settembre 2021:

  1. il Codice di prevenzione incendi (2015);
  2. l’allegato I del “minicodice”, utilizzabile per i luoghi di lavoro classificati a basso rischio.

È fondamentale ricordare che questa valutazione antincendio è distinta dalla valutazione dei rischi per i lavoratori (D.Lgs. 81/2008), sebbene debbano dialogare tra loro.

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Gestione dell’emergenza: DVR e piano di emergenza

Un punto cardine della circolare è la distinzione tra la protezione dei dipendenti e quella del pubblico.

DocumentoFocus principaleRiferimento normativo
DVRTutela dei lavoratori e rischi professionali.D.Lgs. 81/2008
Piano di emergenzaSicurezza di tutte le persone (clienti inclusi).DM 2 settembre 2021

L’obbligo di adottare il piano di emergenza scatta se:

  • sono presenti almeno 10 lavoratori;
  • il locale è aperto al pubblico e ospita oltre 50 persone contemporaneamente;
  • l’attività è soggetta ai controlli del DPR 151/2011.

Gli addetti alla sicurezza antincendio

La circolare eleva il ruolo degli addetti antincendio. Non sono semplici “operatori di estintori”, ma figure chiave per prevenire comportamenti a rischio (es. violazione divieto di fumo o uso di fiamme libere), garantire l’efficienza delle vie di fuga e gestire l’esodo in sicurezza per tutti gli occupanti, non solo per i colleghi. Il loro numero deve essere calcolato in base allo scenario di rischio e all’affollamento previsto.

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