In risposta ai tragici eventi di Crans Montana, il ministero dellโInterno ha pubblicato la circolare 674/2026. Questo documento non รจ una semplice nota burocratica, ma una bussola operativa per comandi dei vigili del fuoco, tecnici ed esercenti. L’obiettivo? Definire con precisione quando un locale รจ un “semplice” bar/ristorante e quando diventa un luogo di “pubblico spettacolo“, cosรฌ da adeguarsi nel modo corretto alla normativa antincendio.
La classificazione: bar, ristoranti e DPR 151/2011
Il punto di partenza รจ il DPR 151/2011. Di regola, bar e ristoranti non sono inclusi nell’elenco delle attivitร soggette ai controlli obbligatori di prevenzione incendi. Tuttavia, la circolare ribadisce che questa esclusione decade in due casi specifici:
- integrazione in edifici complessi, cioรจ se il locale si trova in strutture giร soggette a norme tecniche (es. centri commerciali);
- potenza termica, ovvero se sono presenti impianti di produzione calore superiori a 116 kW.
In questi casi, l’attivitร deve sottostare agli adempimenti formali del DPR 151/2011.
Il confine dell’intrattenimento (TULPS): il locale di pubblico spettacolo
La distinzione piรน complessa riguarda il passaggio a “locale di pubblico spettacolo”. La circolare chiarisce che la presenza di musica non รจ un automatismo per definire un locale come discoteca.
Quando resta un pubblico esercizio?
L’attivitร non cambia natura (e quindi non richiede i rigidi requisiti del TULPS e del decreto 3 agosto 2015) se si verificano queste condizioni per musica dal vivo e karaoke:
- l’attivitร non si svolge in sale allestite specificamente per esibizioni;
- la capienza รจ inferiore alle 100 persone.
Si applica dunque il criterio della “trasformazione funzionale”: se l’intrattenimento diventa l’attivitร prevalente, altera le disposizioni all’interno del locale o modifica la gestione dell’affollamento, si configura una trasformazione che richiede il riesame totale della sicurezza antincendio.
La strategia antincendio: il “minicodice”
Non esistendo una regola tecnica specifica per bar e ristoranti, la sicurezza si basa sulla valutazione del rischio. La circolare indica due metri di misura per l’applicazione del DM 3 settembre 2021:
- il Codice di prevenzione incendi (2015);
- l’allegato I del “minicodice”, utilizzabile per i luoghi di lavoro classificati a basso rischio.
ร fondamentale ricordare che questa valutazione antincendio รจ distinta dalla valutazione dei rischi per i lavoratori (D.Lgs. 81/2008), sebbene debbano dialogare tra loro.
Gestione dell’emergenza: DVR e piano di emergenza
Un punto cardine della circolare รจ la distinzione tra la protezione dei dipendenti e quella del pubblico.
| Documento | Focus principale | Riferimento normativo |
| DVR | Tutela dei lavoratori e rischi professionali. | D.Lgs. 81/2008 |
| Piano di emergenza | Sicurezza di tutte le persone (clienti inclusi). | DM 2 settembre 2021 |
L’obbligo di adottare il piano di emergenza scatta se:
- sono presenti almeno 10 lavoratori;
- il locale รจ aperto al pubblico e ospita oltre 50 persone contemporaneamente;
- l’attivitร รจ soggetta ai controlli del DPR 151/2011.
Gli addetti alla sicurezza antincendio
La circolare eleva il ruolo degli addetti antincendio. Non sono semplici “operatori di estintori”, ma figure chiave per prevenire comportamenti a rischio (es. violazione divieto di fumo o uso di fiamme libere), garantire l’efficienza delle vie di fuga e gestire l’esodo in sicurezza per tutti gli occupanti, non solo per i colleghi. Il loro numero deve essere calcolato in base allo scenario di rischio e all’affollamento previsto.













Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it