Bonus impatriati ai lavoratori in smart working: si può ottenere anche se l’azienda è all’estero

Il regime fiscale agevolato viene esteso ai lavoratori impatriati che lavorano da remoto

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I lavoratori italiani che rientrano in Italia, ma continuano a lavorare in smart working per datori di lavoro stranieri, possono usufruire del cosiddetto “bonus impatriati”. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, specificando che spetta agli impatriati anche se l’azienda committente non ha una sede in Italia. L’accesso alla detassazione però non è automatico ma richiede il rispetto di precisi parametri oggettivi e soggettivi.

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Bonus impatriati ai lavoratori in smart working, come funziona

Il bonus impatriati è uno sconto sulle tasse che viene riconosciuto ai lavoratori qualificati che decidono di rientrare in Italia, dopo un periodo di residenza all’estero. Questi hanno accesso a un regime fiscale agevolato, che consiste in una riduzione della base imponibile IRPEF pari al 50%. In pratica, pagano le tasse solo sul metà del reddito dichiarato.

Lo sconto sale al 60% se il lavoratore rientra con un figlio minore o se ne nasce uno durante il periodo di agevolazione.

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A chi spetta

Possono beneficiare del bonus coloro che hanno trasferito la propria residenza fiscale in Italia a partire dal 2024, a condizione di aver vissuto, lavorato e pagato le tasse all’estero per almeno tre anni prima del rientro. Lo sconto del 50-60% si applica su un tetto massimo di reddito pari a 600.000 euro annui e impone al lavoratore di mantenere la residenza nel nostro Paese per almeno 4 anni.

Ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale, è necessario che la prestazione professionale venga effettivamente svolta dal territorio italiano. Tuttavia, non fa differenza se gli uffici dell’azienda si trovano all’estero. Rispondendo a un interpello (risposta n.2 del 12 gennaio 2026), l’Agenzia delle Entrate ha infatti specificato che il reddito prodotto da un lavoratore in Italia, a cui è stato concesso di lavorare in smart working dal datore di lavoro estero, è equiparato a quello prodotto localmente. In particolare, se il dipendente opera da una scrivania in Italia per più di 183 giorni l’anno, il reddito si considera prodotto nel territorio dello Stato italiano.

Restrizioni per chi mantiene lo stesso datore di lavoro

Esistono limiti specifici per chi rientra lavorando per lo stesso datore di lavoro o per società appartenenti al medesimo gruppo societario presso cui si era impiegati prima dell’espatrio. In questi casi, il periodo minimo di permanenza all’estero richiesto non è di 3 anni, ma si allunga. Sono richiesti infatti 6 anni se il lavoratore torna in Italia per lavorare con lo stesso datore di lavoro o con un’azienda del medesimo gruppo, 7 anni se invece il lavoratore era già stato impiegato in Italia per lo stesso datore o gruppo prima di espatriare.

Chi resta escluso dall’agevolazione

Non possono accedere al regime agevolato coloro che si trasferiscono in Italia senza l’intento di stabilirvi la sede principale dei propri affari e interessi, ovvero senza un cambio effettivo di domicilio o residenza. Inoltre, poiché il bonus nasce per attrarre capitale umano ad alto potenziale (favorendo il cosiddetto “rientro dei cervelli”), sono esclusi i profili privi di titoli di studio superiori o senza qualifiche professionali riconosciute. Come previsto dal Dlgs 108/2012, tale requisito è soddisfatto se si possiede una laurea almeno triennale o una qualifica professionale post-secondaria (titolo ottenuto dopo un percorso di studi di almeno tre anni, come master o specializzazioni tecniche avanzate). In entrambi i casi, se il titolo è estero, deve essere riconosciuto in Italia.

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Come si richiede il beneficio

Se il datore di lavoro estero non agisce come sostituto d’imposta, l’interessato deve gestire l’agevolazione in autonomia. Ovvero, è il contribuente a indicare i redditi percepiti e ad applicare la riduzione del 50% direttamente in dichiarazione dei redditi. Al contrario, se l’azienda ha una stabile organizzazione in Italia, il lavoratore è tenuto a presentare una dichiarazione scritta per richiedere l’applicazione dello sconto fiscale in busta paga.

La detassazione non vale per i contributi INPS, che continueranno a essere calcolati (e versati) tenendo conto dell’intero reddito lordo.

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