Quando è possibile il trasferimento del plafond IVA nelle cessioni d’azienda? La risposta dell’AdE

È necessario il "doppio passaggio".

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trasferimento plafond iva

Con risposta n. 200/2025 dell’Agenzia delle Entrate, il Fisco ha fornito un interessante chiarimento sul trasferimento del plafond IVA. Adesso sono più chiari i requisiti dell’operazione, nell’ambito delle cessioni d’azienda con due o tre soggetti coinvolti.

Trasferimento plafond IVA: il caso studio

L’occasione nasce dalla presentazione di un’istanza di interpello da parte di una società di diritto italiano costituita a fine 2024 da parte di una società di diritto estero (senza stabile organizzazione in Italia e senza registrazione ai fini IVA), con la finalità di acquisire e proseguire l’attività del ramo d’azienda di una terza società, in amministrazione straordinaria. Per comodità, riferiamoci rispettivamente ad Alfa, Gamma e Beta. 

La società italiana (Alfa) fa dunque presente all’Agenzia delle Entrate di aver acquisito il ramo d’azienda a seguito di un’operazione di riorganizzazione aziendale che ha previsto la cessione della Beta, al soggetto di diritto inglese Gamma, che contestualmente lo ha conferito parzialmente ad Alfa. 

In sintesi, è avvenuto che:

  • Beta cede un ramo d’azienda a Gamma;
  • Gamma cede parte del ramo d’azienda alla controllata Alfa.

Alfa precisa inoltre di aver continuato l’attività senza soluzione di continuità e di essere subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi dei complessi aziendali facenti parte del ramo prima ceduto a Gamma e poi da questa conferito ad Alfa.

Alfa domanda dunque se può beneficiare del plafond maturato da Beta nel 2024 e sfruttarlo per acquistare o importare beni e servizi senza pagare l’IVA.

In caso di risposta affermativa, Alfa chiede anche se la comunicazione del trasferimento del plafond – che dovrebbe avvenire entro 30 giorni dalla data di conferimento dell’azienda usando il modello Variazione dati IVA AA7/10), possa essere trasmessa anche tardivamente, previo pagamento delle previste sanzioni. Chiede ancora chiarimenti sulle modalità di compilazione del modello comunicativo: visto e considerato che ci si trova in una situazione di doppia operazione straordinaria, è sufficiente un modello o occorre trasmettere due modelli?

Il trasferimento del plafond: cosa dice la legge

Nella sua risposta, il Fisco affronta innanzitutto il primo quesito, con cui la società italiana domanda se il plafond maturato da Beta possa esserle trasferito tramite la società estera, Gamma.

Ricorda l’Agenzia delle Entrate che il trasferimento del plafond tra soggetti diversi è disciplinato dal quarto comma dell’art. 8 del decreto IVA relativamente all’affitto d’azienda, dove si specifica che:

nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all’esportazione, senza pagamento dell’imposta, ai sensi del terzo comma, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all’ufficio IVA competente per territorio.

In relazione alle operazioni di cessione e conferimento non c’è una disposizione analoga in ambito IVA, ma l’amministrazione è comunque intervenuta con diversi documenti di prassi per estendere a queste operazioni il principio di cui all’art. 8 co. 4 del decreto IVA, sostenendo così che il plafond può essere trasferito dal dante all’avente causa alla stregua di una posizione attiva dell’azienda o del ramo d’azienda ceduto o conferito.

Le condizioni con due o tre soggetti coinvolti

Secondo la posizione ora sintetizzata dall’Agenzia delle Entrate, è possibile trasferire il plafond anche nell’ambito di una cessione o di un conferimento d’azienda o del ramo d’azienda, ma solo se:

  1. il cessionario/conferitario continua senza soluzione di continuità l’attività del complesso oggetto di cessione o conferimento;
  2. il cessionario/conferitario subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai complessi ceduti o conferiti.

Nel caso proposto dalla società Alfa, però, ci troviamo dinanzi a un’operazione che coinvolge tre soggetti, ovvero Beta (dante causa), Gamma (avente causa), che è altresì contestualmente dante causa di Alfa.

Pertanto, affinché si possa validamente costituire il trasferimento del plafond a favore di Alfa, è necessario che prima il plafond sia trasferito da Beta a Gamma. Senza questo passaggio, non è possibile ipotizzare validamente il trasferimento del plafond ad Alfa.

Tutto ciò premesso, il Fisco considera che nel contratto di cessione del complesso da Beta a Gamma non vi è menzione del trasferimento del plafond. A complicare il tutto vi è anche il fatto che Gamma non ha una posizione IVA in Italia, essendo una società di diritto inglese non stabilita e non registrata nel nostro Paese ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Quest’ultimo non sarebbe, comunque, un ostacolo insormontabile, almeno in via teorica. Le risoluzioni 21 giugno 1999, n. 102, 4 agosto 2011, n. 80/E e la risposta n. 148/2021 delle Entrate, chiariscono infatti che al ricorrere dei relativi presupposti spetta anche ai soggetti esteri la possibilità di effettuare acquisti senza pagamento dell’IVA nei limiti del c.d. plafond maturato, a condizione che:

siano identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato; l’identificazione fiscale del non residente può avvenire, in assenza di sua stabile organizzazione, direttamente, ai sensi dell’art. 35­ter del DPR n. 633 del 1972 (fattispecie nella quale si trova l’interpellante) ovvero a mezzo di un rappresentante fiscale, ai sensi dell’art. 17, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972.

Alla luce di ciò, l’Agenzia delle Entrate ritiene che non si possa beneficiare del plafond maturato dalla società Beta, non sussistendo le condizioni per il relativo trasferimento in favore di Gamma. Si assorbe in tal modo anche il secondo quesito, relativo alle modalità di comunicazione del trasferimento del plafond.

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Roberto Rais

Giornalista e autore

Giornalista e autore, consulente e coordinatore editoriale, collabora con agenzie di stampe e società editoriali italiane ed estere specializzate in economia e finanza, gestione di impresa e organizzazione aziendale.

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