L’esenzione dall’imponibile, scattata quest’anno per i contrbuenti ordinari, per quanto riguarda i rimborsi spesa, non vale per i forfettari. Lo ha specificato l’Agenzia delle Entrate durante Telefisco 2024. Per fare un esempio, i rimborsi spesa ottenuti per le trasferte continuano a concorrere nella definizione del reddito.
Rimborsi spesa forfettari, quali fanno cumulo con il reddito
Per il fisco esistono due categorie di rimborsi spese. La prima è quella sostenuta per conto dei propri clienti. L’esempio che si fa più spesso è quello dell’anticipo di un pagamento delle imposte da versare per presentare un ricorso.
La seconda riguarda quelle spese fatte in nome proprio durante lo svolgimento di un incarico. Fanno parte di questo secondo gruppo, ad esempio, i biglietti dei mezzi usati per le trasferte.
Il Dlgs 192/2024 ha introdotto un’importante novità ma solo per quanto riguarda il regime ordinario. I professionisti in regime ordinario non devono pagare le tasse sui rimborsi spesa perché nessuno dei due tipi concorre a formare il reddito.
Non è cosi per i forfettari. Per i professionisti che applicano il regime agevolato i rimborsi spesa sostenuti nello svolgimento di un incarico e addebitati ai clienti non sono esenti da tassazione. Di conseguenza fanno cumulo con il reddito.
Il quadro RS, dove inserire i dati per i rimborsi spesa
Nella dichiarazione dei redditi, per determinare quali sono quei rimborsi spesa che vanno a formare il reddito e quali no, i forfettari devono compilare in maniera dettagliata il quadro RS. Si tratta di un obbligo stabilito dal comma 73 della legge 190/2014. L’omissione di dati fondamentali in questo riquadro comporta una sanzione amministrativa di 250 euro. Il quadro RS è una sezione del modello redditi persone fisiche che serve a raccogliere dati di natura informativa.
I dati da indicare nella compilazione del quadro sono diversi. Cambiano a seconda dell’attività svolta, che sia attività di impresa o di lavoro autonomo. I lavoratori autonomi, in particolare, devono indicare tutte quelle spese relative ai consumi, dettagli sugli acquisti e sui costi operativi.
Per il fisco rientrano nel novero dei consumi i servizi telefonici, energia, carburanti e lubrificanti usati per la trazione di autoveicoli. In questo caso, la spesa da inserire deve essere comprensiva di IVA. La specifica dell’AdE si è resa necessaria perché spesso, i contribuenti non richiedono fattura nei casi in cui vengano a sostenere queste spese. La questione deriva proprio dalla peculiarità del regime forfettario. Siccome il costo non è deducibile e l’Iva non può essere detratta, il contribuente spesso evita di documentare con una fattura la spesa sostenuta.
Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it