Quando vengono superati i limiti dei compensi previsti per il regime forfettario, non è più possibile optare per il regime agevolato l’anno successivo e, in alcuni casi, è necessario cambiare regime fiscale per l’intera annualità corrente. Ma quando si computano i ricavi nel regime forfettario? In quale un compenso si intende acquisito? L’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito il 18 settembre scorso.
Regime forfettario, i limiti dei ricavi
Il regime forfettario – a prescindere dalla sua convenienza rispetto al caso specifico – è soggetto a precisi limiti di ricavi o compensi, definiti dall’art. 1 della legge n.190/2014:
- il rispetto della soglia di 85 mila euro, il cui superamento – se entro i 100 mila euro – comporta l’uscita da regime forfettario stesso per l’anno successivo. Questo, ovviamente, comporta conseguenze anche sull’adesione al concordato preventivo biennale;
- il rispetto del limite di 100 mila euro, il cui superamento comporta immediatamente l’applicazione del regime ordinario per l’anno corrente, ai fini IRPEF e IVA.
Il calcolo del reddito imponibile avviene applicando i coefficienti di redditività ai ricavi incassati nell’anno in corso.
Reddito di lavoro autonomo professionale e regime forfettario: quando si considera percepito un compenso?
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i ricavi percepiti nel regime ordinario si considerano tali al momento dell’incasso, a prescindere dal fatto che la prestazione sia stata o meno effettuata nell’anno precedente.
Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it