Dichiarazione redditi cripto-attività 2026, dalla soglia di esenzione alle imposte: cosa cambia nel modello Redditi

Per le plusvalenze realizzate prima del 2025 permangono le vecchie regole. Come compilare correttamente il modulo.

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La pubblicazione delle bozze del Modello Redditi PF 2026, relativo al periodo d’imposta 2025, introduce una discontinuità tecnica rilevante nella gestione fiscale delle cripto-attività. Il legislatore ha operato una divisione dei righi dichiarativi nel Quadro RT, Sezione V-A, imponendo una separazione netta tra i flussi reddituali in base alla data di realizzazione delle operazioni.

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Dichiarazione redditi cripto-attività: cosa cambia nel 2026

La principale modifica strutturale riguarda la scissione della dichiarazione delle plusvalenze in base al momento realizzativo della cessione, pur all’interno del medesimo periodo d’imposta 2025.

I righi RT41 e RT42 accolgono i corrispettivi percepiti nel 2025 relativi a cessioni a titolo oneroso poste in essere antecedentemente al 1° gennaio 2025. Invece i righi RT41A e RT42A sono da utilizzare per tutte le operazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.

Soppressione della franchigia: la soglia di esenzione

La ratio tecnica di tale sdoppiamento risiede nel mutamento radicale dei criteri di computo della base imponibile introdotti dalla normativa vigente per l’anno 2025.

Per le plusvalenze realizzate prima del 2025 e dichiarate nei righi RT41/RT42, permane l’applicazione della soglia di esenzione di 2.000 euro per periodo d’imposta. La tassazione sostitutiva del 26% scatta solo per la parte che eccede tale limite.

Per le operazioni registrate sui righi RT41A/RT42A, la soglia dei 2.000 euro viene totalmente soppressa. Ogni plusvalenza realizzata concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile, indipendentemente dall’importo.

Affrancamento con un’imposta al 18%

Il Modello 2026 implementa i righi RT118 e RT119 per gestire la facoltà di rideterminare il valore di acquisto per le cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025.

È infatti possibile assumere il valore normale alla data del 1° gennaio 2025 in luogo del costo storico, previo assolvimento di un’imposta sostitutiva del 18%. L’opzione richiedeva il versamento dell’imposta (o della prima rata) entro il 30 novembre 2025.

L’assunzione del valore rideterminato preclude la possibilità di generare minusvalenze fiscalmente rilevanti ai fini della compensazione.

Compensazione delle perdite

Il quadro normativo per il 2025 modifica anche la compensazione delle perdite. Infatti le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2025 non sono più soggette al limite minimo dei 2.000 euro per la loro deducibilità.

Per quanto riguarda le perdite residue degli anni precedenti al 2025, invece, devono essere indicate nella rigo RT105 per essere portate in deduzione non oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello di realizzazione.

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Non cambia il monitoraggio attraverso il Quadro RW

I contribuenti detentori di cripto valute continuano a essere obbligati al monitoraggio nel Quadro RW (codice bene 21) per tutti i soggetti residenti. L’imposta sulle cripto-attività, è pari al 0,20% calcolato sul valore finale o sul valore medio di detenzione.

La stessa imposta deve essere liquidata nelle colonne da 33 a 34, con la possibilità di scomputare eventuali crediti d’imposta per patrimoniali versate all’estero.

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Giovanni Emmi

Dottore Commercialista

Commercialista dal 🧗🏾‍♀️secondo millennio, innovatore professionale nel terzo millennio🏃🏾‍♂️. Il futuro della professione del commercialista nel mio ultimo libro "dalla società alla rete tra professionisti".

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