Spese mediche e veterinarie, in arrivo controlli fiscali sulla tessera sanitaria: cosa sapere

La misura riduce la necessità di raccogliere e archiviare documenti cartacei e rende più semplice la compilazione del 730.

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Con il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 novembre, l’Agenzia delle Entrate potrà accedere direttamente al sistema tessera sanitaria (Ts) per controllare nel dettaglio le spese mediche e veterinarie indicate nelle dichiarazioni dei redditi. Si tratta di una novità che coinvolge cittadini, operatori sanitari, Caf e professionisti fiscali.

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Spese mediche, cosa può vedere il Fisco

Grazie all’introduzione di un nuovo comma (4-bis) all’articolo 4 del decreto 270/2020, l’Agenzia delle Entrate potrà consultare, per soli controlli formali e solo sulle dichiarazioni selezionate, le informazioni sulle spese mediche: non solo l’importo, ma anche la data, la tipologia del documento (farmaci, ticket, dispositivi medici, prestazioni sanitarie, etc.), il codice fiscale del professionista o della struttura che ha fornito il servizio e perfino la modalità di pagamento.

Questo significa che, nei controlli formali (cioè verifiche che non richiedono necessariamente un accertamento complesso), i funzionari potranno confrontare in modo diretto quanto dichiarato dal contribuente con quanto è effettivamente registrato nel sistema tessera sanitaria, senza dover chiedere scontrini o fatture cartacee. Come si legge dal decreto, l’accesso ai controlli riguarda “la consultazione dei dati di dettaglio delle spese veterinarie e sanitarie relative al contribuente e ai familiari fiscalmente a carico individuati in  base alla dichiarazione presentata”. Le spese escluse non saranno visibili all’Agenzia delle Entrate e non compariranno nella dichiarazione precompilata. 

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Invio annuale dei dati su spese mediche: nuova scadenza 31 gennaio

Un’altra novità riguarda anche il modo in cui le spese sanitarie vengono trasmesse al sistema. Prima si utilizzava una cadenza semestrale, adesso, grazie al decreto, l’invio diventa annuale: medici, farmacie, laboratori, studi privati e altre strutture dovranno comunicare tutte le spese sostenute entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

Per esempio, le spese del 2025 saranno trasmesse entro il 31 gennaio 2026. In quel caso, come sottolinea Corriere della Sera, poiché il 31 gennaio cade di sabato, la scadenza slitterà al 2 febbraio. Con questa modifica decade la vecchia scadenza del 30 settembre per l’invio parziale, prevista in passato per le comunicazioni del primo semestre. Questa modifica ha come obiettivo quello di potenziare non solo l’efficacia dei controlli ma anche semplificare la gestione dei dati in vista della dichiarazione precompilata.

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Come funziona il sistema tessera sanitaria

L’iter di caricamento delle spese sanitarie si suddivide in più fasi. Tutto inizia quando un cittadino paga per una prestazione medica e riceve la documentazione fiscale, che può essere uno scontrino, una fattura o una ricevuta, a seconda del servizio ricevuto. Di conseguenza, l’erogatore del servizio sanitario è obbligato per legge a trasmettere telematicamente i dati della spesa al sistema. Questa comunicazione non è istantanea, ma deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo rispetto a quello in cui la prestazione è stata pagata.

Una volta ricevute tutte le informazioni, il sistema centrale le raccoglie e le organizza, ricostruendo l’elenco delle spese sostenute: ticket, visite specialistiche, farmaci, esami diagnostici, prestazioni ambulatoriali e ogni altra voce che rientra tra quelle detraibili. Dopo questa fase di aggregazione, i dati vengono inviati all’Agenzia delle Entrate, che li utilizza per preparare la dichiarazione precompilata. In questo modo, le spese mediche compaiono automaticamente nel modello fornito al contribuente, già pronte per il calcolo della detrazione Irpef.

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Le tutele per chi si oppone

Il decreto ribadisce che i cittadini possono scegliere di non rendere disponibili al Fisco alcune o tutte le spese sanitarie. L’opposizione va esercitata attraverso il portale della tessera sanitaria, utilizzando Spid, Cie o Cns, selezionando le voci da escludere dall’invio automatico.

In questi casi, i dati non saranno accessibili ai funzionari dell’Agenzia delle Entrate e non compariranno nella dichiarazione precompilata. Rimane però l’obbligo per il contribuente di conservare ricevute e fatture delle spese escluse, da mostrare in caso di controllo. Sono escluse automaticamente dalla consultazione anche le spese non obbligatorie, ad esempio quelle sostenute all’estero o in strutture non convenzionate.

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A chi interessa

Come anticipato precedentemente, la novità coinvolge sia i cittadini che gli operatori sanitari. Il sistema serve per verificare l’elenco delle spese caricate a proprio nome e segnalare eventuali errori. Sono obbligati all’invio telematico:

  • strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate o autorizzate, incluse quelle della sanità militare;
  • farmacie e parafarmacie;
  • medici chirurghi e odontoiatri;
  • professionisti sanitari (psicologi, infermieri, tecnici sanitari, ostetriche, veterinari, ottici, biologi, logopedisti, fisioterapisti, etc., secondo le estensioni normative del 2015, 2016 e 2019).
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Controllo spese sanitarie: cambia per lavoratori, caf e professionisti

Con l’accesso diretto ai dati del sistema tessera sanitaria, per caf e professionisti fiscali cambia soprattutto il modo di verificare le spese detraibili. Il visto di conformità potrà continuare a basarsi sul prospetto scaricato dal Sistema Ts e sull’autocertificazione del contribuente, sapendo che l’Agenzia delle Entrate potrà controllare tutto in un secondo momento. Di conseguenza, questo riduce la necessità di raccogliere e archiviare documenti cartacei e rende più semplice la compilazione del 730. È comunque utile conservare scontrini e fatture per le spese che non passano dal sistema o che si è scelto di contestare. L’obiettivo generale è rendere più efficace e fluido lo scambio di informazioni tra contribuenti, operatori sanitari e Fisco.

Privacy e tutele: il ruolo del Garante

Il decreto è stato adottato previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento n. 285/2025). Il principio alla base è la proporzionalità del trattamento dei dati sensibili. La consultazione dei dati sanitari da parte dell’Agenzia è quindi:

  • esclusa per le spese oggetto di opposizione;
  • limitata alle sole dichiarazioni selezionate per controllo formale;
  • tracciata;
  • protetta da stringenti misure di sicurezza.

Autore
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Cristina Siciliano

Giornalista e scrittrice

Giornalista pubblicista, classe ‘97, con una solida formazione classica. Dopo la laurea conseguita con lode in Filologia Moderna, ho frequentato un Master in giornalismo politico-economico multimediale presso la 24ORE Business School. Ho collaborato con testate nazionali, come Leggo.it, e locali. Sono autrice del libro Breviario del silenzio: tra anima e parole, edito da Affiori, marchio di Giulio Perrone Editore.

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