Concordato preventivo biennale e revoca, ecco come e quando effettuarla: tutti i passaggi

Ci sono delle situazioni, come spiegato dalla stessa Agenzia delle Entrate, dove l'accordo può essere revocato o decade

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Si può effettuare la revoca di un concordato preventivo biennale? La risposta è sì. Secondo quanto scrive il sito dell’Agenzia delle Entrate, il Concordato cessa di avere efficacia se si verificano situazioni in grado di modificare in modo significativo i presupposti sulla base dei quali era stato stipulato l’accordo tra Fisco e contribuente.

Le situazioni e i presupposti per la cessazione

Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi: cessazione dell’attività; modifica dell’attività nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso (a meno che tale attività rientri in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari); presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del Concordato; superamento del limite dei ricavi di cui all’articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 190, in misura superiore al 50 per cento.

Quando decade il concordato

Sono previste alcune violazioni di particolare entità al verificarsi delle quali il Concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi di imposta. A titolo esemplificativo si tratta di ipotesi di accertamento, omessi versamenti, ecc. Determina la decadenza, altresì, il venir meno di una delle condizioni d’accesso al Concordato o il verificarsi di una causa di esclusione. Nel caso di decadenza dal Concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito concordato se maggiore di quello effettivamente conseguito.

Adesione

I contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni possono aderire al CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026, entro i termini previsti per l’adesione, mediante invio telematico del “Modello CPB 2025/2026”, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 aprile 2025.

L’adesione può essere effettuata con le seguenti due modalità

Invio congiunto al modello ISA (relativo al periodo d’imposta 2024), in allegato alla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2025). e invio autonomo, unicamente con il frontespizio del modello REDDITI 2025, compilando la casella “Comunicazione CPB” con il codice 1 (“Adesione”). Questa modalità ha natura non dichiarativa e serve esclusivamente a comunicare l’adesione.

Revoca

La revoca dell’adesione ad una proposta CPB, precedentemente accettata per il biennio 2025-2026, deve avvenire per via telematica, entro gli stessi termini previsti per l’adesione, compilando i seguenti campi del “Modello CPB 2025/2026”: “Codice ISA”; “Codice attività”; “Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)”. La revoca può essere comunicata esclusivamente tramite invio autonomo, utilizzando il frontespizio del modello REDDITI 2025, compilando la casella “Comunicazione CPB” con il codice 2 (“Revoca”). Anche in questo caso, la comunicazione ha natura non dichiarativa.

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