In risposta ai tragici eventi di Crans Montana, il ministero dell’Interno ha pubblicato la circolare 674/2026. Questo documento non è una semplice nota burocratica, ma una bussola operativa per comandi dei vigili del fuoco, tecnici ed esercenti. L’obiettivo? Definire con precisione quando un locale è un “semplice” bar/ristorante e quando diventa un luogo di “pubblico spettacolo“, così da adeguarsi nel modo corretto alla normativa antincendio.
Indice
La classificazione: bar, ristoranti e DPR 151/2011
Il punto di partenza è il DPR 151/2011. Di regola, bar e ristoranti non sono inclusi nell’elenco delle attività soggette ai controlli obbligatori di prevenzione incendi. Tuttavia, la circolare ribadisce che questa esclusione decade in due casi specifici:
- integrazione in edifici complessi, cioè se il locale si trova in strutture già soggette a norme tecniche (es. centri commerciali);
- potenza termica, ovvero se sono presenti impianti di produzione calore superiori a 116 kW.
In questi casi, l’attività deve sottostare agli adempimenti formali del DPR 151/2011.
Il confine dell’intrattenimento (TULPS): il locale di pubblico spettacolo
La distinzione più complessa riguarda il passaggio a “locale di pubblico spettacolo”. La circolare chiarisce che la presenza di musica non è un automatismo per definire un locale come discoteca.
Quando resta un pubblico esercizio?
L’attività non cambia natura (e quindi non richiede i rigidi requisiti del TULPS e del decreto 3 agosto 2015) se si verificano queste condizioni per musica dal vivo e karaoke:
- l’attività non si svolge in sale allestite specificamente per esibizioni;
- la capienza è inferiore alle 100 persone.
Si applica dunque il criterio della “trasformazione funzionale”: se l’intrattenimento diventa l’attività prevalente, altera le disposizioni all’interno del locale o modifica la gestione dell’affollamento, si configura una trasformazione che richiede il riesame totale della sicurezza antincendio.
La strategia antincendio: il “minicodice”
Non esistendo una regola tecnica specifica per bar e ristoranti, la sicurezza si basa sulla valutazione del rischio. La circolare indica due metri di misura per l’applicazione del DM 3 settembre 2021:
- il Codice di prevenzione incendi (2015);
- l’allegato I del “minicodice”, utilizzabile per i luoghi di lavoro classificati a basso rischio.
È fondamentale ricordare che questa valutazione antincendio è distinta dalla valutazione dei rischi per i lavoratori (D.Lgs. 81/2008), sebbene debbano dialogare tra loro.
Gestione dell’emergenza: DVR e piano di emergenza
Un punto cardine della circolare è la distinzione tra la protezione dei dipendenti e quella del pubblico.
| Documento | Focus principale | Riferimento normativo |
| DVR | Tutela dei lavoratori e rischi professionali. | D.Lgs. 81/2008 |
| Piano di emergenza | Sicurezza di tutte le persone (clienti inclusi). | DM 2 settembre 2021 |
L’obbligo di adottare il piano di emergenza scatta se:
- sono presenti almeno 10 lavoratori;
- il locale è aperto al pubblico e ospita oltre 50 persone contemporaneamente;
- l’attività è soggetta ai controlli del DPR 151/2011.
Gli addetti alla sicurezza antincendio
La circolare eleva il ruolo degli addetti antincendio. Non sono semplici “operatori di estintori”, ma figure chiave per prevenire comportamenti a rischio (es. violazione divieto di fumo o uso di fiamme libere), garantire l’efficienza delle vie di fuga e gestire l’esodo in sicurezza per tutti gli occupanti, non solo per i colleghi. Il loro numero deve essere calcolato in base allo scenario di rischio e all’affollamento previsto.













Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it