Come comunicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), è ufficialmente operativa la piattaforma per la prenotazione delle agevolazioni previste dal nuovo piano Transizione 5.0 sul portale del gestore dei servizi energetici (GSE). A differenza delle precedenti versioni, l’agevolazione non si configura più come un credito d’imposta compensabile in F24. Le procedure di accesso agli incentivi sono state infatti adattate al nuovo impianto normativo – introdotto dalla legge di bilancio 2026 – che prevede l’Iperammortamento.
Indice
Come funziona il nuovo piano Transizione 5.0
Per il 2026 il governo ha stanziato circa 1,3 miliardi di euro aggiuntivi – a cui si sommano le risorse liberate dalla rimodulazione dei fondi strutturali e del RepowerEU – destinati a coprire il minor gettito derivante dall’iper-ammortamento nel triennio 2026-2028, garantendo che ogni impresa che rispetti i requisiti tecnici possa effettivamente beneficiare dell’agevolazione senza timore di click-day o esaurimento fondi repentino.
Il piano si basa sulla concessione di un credito d’imposta gli investimenti che garantiscono una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% a livello di struttura produttiva o, in alternativa, del 5% a livello di processo interessato. Si tratta, di fatto, di una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni nuovi, rilevante esclusivamente ai fini della deduzione fiscale extracontabile delle maggiori quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
Il riconoscimento, tuttavia. è subordinato all’invio e all’accoglimento di un’apposita domanda da parte delle imprese interessate e in possesso dei requisiti.
Chi può accedere al beneficio
Possono accedere alla maggiorazione tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia. L’accesso è garantito a prescindere dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa. Non ci sono inoltre limitazioni per forma giuridica, settore economico di appartenenza e dimensione aziendale. Possono infatti procedere con l’iperammortamento sia le micro imprese che le grandi realtà.
Quali sono gli investimenti agevolabili
Gli investimenti ammessi sono suddivisi in due grandi categorie, ovvero:
- beni tecnologici e digitali (materiali e immateriali) – ricompresi negli allegati IV e V alla legge n. 199/2025 – purché strumentali, nuovi e funzionali alla trasformazione tecnologica. Requisito fondamentale resta l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (FER), ovvero beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia destinata all’autoconsumo (anche a distanza), inclusi i sistemi di stoccaggio dell’energia. In questo caso, però, gli impianti di produzione di energia elettrica non possono eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sulla media dei consumi annui dell’esercizio precedente.
Saranno ammessi al beneficio tutti gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2026 e fino al 30 settembre 2028. Tuttavia, entro il 31 dicembre 2027 l’ordine deve comunque risultare formalmente accettato dal venditore e deve essere stato versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo complessivo del bene.
Aliquote iperammortamento: quanto si risparmia
L’entità della maggiorazione del costo di acquisizione (ai fini IRES/IRPEF), varia in base agli scaglioni dell’investimento complessivo ed è strutturata su tre scaglioni annuali, ovvero:
- +180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- +100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- +50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
Di seguito lo schema applicabile sia ai beni materiali (Allegato IV) sia agli impianti per l’autoproduzione FER:
| Quota di investimento | Maggiorazione del costo |
| Fino a 2,5 milioni di euro | 180% |
| Oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro | 100% |
| Oltre 10 e fino a 20 milioni di euro | 50% |
Spese ammesse
Sono ammesse all’iperammortamento le spese per i macchinari automatizzati e intelligenti (robot, macchine per il taglio, la stampa 3D e il confezionamento, purché controllate da sistemi computerizzati) e i software avanzati. Tra questi rientrano gli hardware per l’intelligenza artificiale (server GPU, cluster per il calcolo ad alte prestazioni e dispositivi di edge computing) e quelli per l’elaborazione e la gestione dei grandi dati.
La deduzione spetta anche per gli impianti di autoproduzione di energia, ovvero pannelli fotovoltaici ad alta efficienza, sistemi di accumulo e batterie per stoccare l’energia prodotta e riutilizzarla nei momenti di picco. A questi si aggiungono anche le pompe di calore e i sistemi evoluti per il riscaldamento e raffrescamento industriale ad alta efficienza energetica.
Beni agevolabili
L’incentivo riguarda esclusivamente beni strumentali nuovi, suddivisi in due macro-categorie:
- beni “paradigma 4.0”, ovvero macchinari, robot e impianti interconnessi ai sistemi gestionali aziendali, ma anche software, sistemi di IA, realtà aumentata, digital twin e piattaforme per la sicurezza informatica o l’efficienza energetica;
- beni per l’autoproduzione di energia rinnovabile, quali impianti per l’autoconsumo (anche con stoccaggio). Per il fotovoltaico, i moduli devono essere prodotti in UE con efficienza minima della cella del 23,5% (o 24% per tecnologie ad eterogiunzione/tandem).
In ogni caso, tutti i beni devono essere nuovi di fabbrica e interconnessi, cioè capaci di dialogare con i sistemi informatici dell’azienda. In caso di vendita o trasferimento all’estero del bene durante il periodo di ammortamento, si perdono le quote residue del beneficio. È tuttavia permessa la sostituzione con beni di pari o superiore livello tecnologico senza perdere l’agevolazione (entro il limite del costo del nuovo investimento).
Come funziona la piattaforma GSE: la procedura di accesso
Per richiedere il beneficio del nuovo piano Transizione 5.0, le imprese dovranno seguire un iter interamente telematico. La gestione delle comunicazioni avviene accedendo al portale del GSE (gse.it), entrando nella sezione dedicata e poi all’interno dell’area clienti GSE.
La procedura telematica prevede:
- la prenotazione dell’agevolazione, per bloccare i fondi destinati all’agevolazione;
- la comunicazione sullo stato di avanzamento del progetto, che attesta come stanno procedendo gli investimenti;
- la segnalazione finale che conferma la conclusione dei lavori.
Per procedere i soggetti richiedenti possono utilizzare i modelli standard presenti sul sito. All’interno di queste comunicazioni andranno indicati i dati dei beni, l’applicazione della maggiorazione e la data prevista di interconnessione o entrata in funzione.
Documenti necessari
Al fine di garantire la legittimità dell’agevolazione, l’effettività e la conformità degli investimenti effettuati dovranno essere rigorosamente comprovate da:
- una perizia tecnica asseverata;
- una certificazione contabile.
Il quadro normativo di riferimento per la gestione degli oneri e l’invio delle pratiche fa capo al Decreto Attuativo del MIMIT del 7 maggio 2026 (adottato sulla scorta del DL 27 marzo 2026 n. 38, convertito in Legge n. 88/2022), integrato dalle ultime disposizioni del decreto del 10 giugno 2026.














Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it