Libretto postale cointestato, la Cassazione blocca gli eredi: quando non possono recuperare il 100%

Eliminata l’ultima differenza che separava i libretti postali dagli altri strumenti bancari, come i conti correnti cointestati.

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Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di libretto postale cointestato, alla morte di uno dei due cointestatari, il superstite ha pieno diritto a incassare il 50% delle somme depositate, senza che gli eredi del defunto possano opporsi o bloccare il pagamento. Finora, in caso di decesso, Poste Italiane tendeva a congelare l’intero saldo fino alla conclusione delle pratiche di successione, anche se il superstite aveva diritto almeno a una parte delle somme. Ora, invece, le cose cambiano.

Libretto postale cointestato: le nuove regole di riscossione

Poste Italiane potrà rimborsare subito al cointestatario superstite di un libretto postale cointestato il 50% del deposito, con la certezza di non incorrere in contenziosi con gli eredi. Resta invece sospesa l’altra metà, che dovrà essere poi distribuita in base alle regole della successione.

Per esempio, fino ad ora, il figlio che aveva interrotto i rapporti con i genitori, alla morte di uno dei due, poteva opporsi in quanto erede e impedire al genitore superstite di incassare. Ora, evitando i contenziosi, questo non è più possibile. E il superstite potrà ricevere la propria metà senza attese. Un altro esempio può essere fatto riguardo i libretti cointestati tra marito e seconda moglie (o viceversa). Anche se i versamenti sono stati effettuati solo da uno dei due, in base alla nuova interpretazione, i figli del primo matrimonio non potranno impedire al superstite di riscuotere il 50% della somma. Questi, però, mantenendo il diritto a far valere le loro pretese sull’altra metà in sede di successione.

Libretto cointestato e morte del cointestatario: come ottenere la quota spettante

Alla morte di un cointestatario, basterà all’altro presentare una semplice richiesta per ottenere il rimborso della propria quota. Se il libretto prevede la clausola di pari facoltà di rimborso (la cosiddetta firma disgiunta), il superstite potrebbe teoricamente ritirare anche l’intera somma, ma in questo caso dovrà poi regolare i rapporti civilistici con gli eredi. Quindi, la possibilità di prelevare l’intera somma (data dalla clausola) non equivale al diritto legale sull’intera somma. Il superstite può cioè farlo, salvo poi dare quanto spetta di diritto agli eredi, secondo le regole previste dalla legge.

L’unica eccezione resta quella degli atti giudiziari pendenti. Se un erede cioè presenta opposizione formale o avvia una causa, la riscossione potrà essere temporaneamente sospesa.

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