Dal 16 marzo 2026 entra finalmente a regime la riforma della responsabilità sanitaria, attesa da quasi dieci anni. La legge Gelli-Bianco del 2017, che finora era rimasta in parte sospesa per la mancanza dei decreti attuativi, diventa pienamente operativa. Per medici, strutture sanitarie e pazienti cambia soprattutto una cosa: le coperture assicurative non sono più solo un principio scritto nella legge, ma un obbligo concreto, con requisiti minimi definiti e verificabili.
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Le assicurazioni diventano davvero obbligatorie
La legge Gelli-Bianco prevedeva già l’obbligo di copertura assicurativa per le strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, e per gli esercenti le professioni sanitarie, inclusi dipendenti, convenzionati e liberi professionisti. Tuttavia, aveva rinviato a successivi decreti la definizione dei requisiti minimi delle polizze. “Questo vuoto è stato colmato dal decreto attuativo del 15 dicembre 2023, il numero 232, che ha fissato in modo dettagliato massimali, condizioni e ambiti di copertura. Dopo un periodo transitorio, che ha permesso alle compagnie assicurative e sanitari di allineare i rispettivi contratti alle nuove disposizioni, il 16 marzo segna l’avvio definitivo del nuovo sistema”, spiega a Partitaiva.it l’avvocato Marcello Albini .

Massimali calibrati sul rischio reale
Il decreto ha introdotto un criterio che finora mancava: la proporzionalità tra rischio e copertura assicurativa. Le strutture sanitarie sono ora distinte in base alla complessità dell’attività svolta, con requisiti diversi per ambulatori, strutture senza attività chirurgica e strutture che svolgono attività chirurgiche, anestesiologiche, ortopediche o ostetriche. Anche per i medici liberi professionisti sono stati fissati massimali minimi chiari, che vanno da uno a cinque milioni di euro per sinistro, a seconda della tipologia di attività. L’obiettivo è evitare polizze formalmente valide ma sostanzialmente inadeguate. “La protezione è stata calibrata sul rischio effettivo, evitando sia massimali troppo bassi”, continua l’esperto.
Cosa rischia chi non si adegua
Dal 16 marzo tutti i contratti di responsabilità civile dovranno essere conformi ai nuovi requisiti. Non sono previste sanzioni automatiche per chi non si adegua, ma le conseguenze possono essere rilevanti. “La mancanza di un sistema assicurativo credibile incide sull’accreditamento delle strutture e, soprattutto, espone medici e ospedali a una responsabilità diretta. In assenza di copertura, il risarcimento del danno ricade interamente sul patrimonio personale del professionista o della struttura”, sottolinea l’avvocato.
Più tutele per i pazienti
Uno degli aspetti più rilevanti della riforma riguarda i pazienti. “È stata infatti prevista l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore, sul modello della responsabilità civile auto – aggiunge Albini -. Questo significa che, in caso di danno, il paziente può rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa. E senza dover prima ottenere una condanna del medico o della struttura. In questo modo, si è voluto evitare di colpevolizzare eccessivamente la classe medica al contempo tutelando maggiormente la parte danneggiata, la quale, se dovesse verificarsi un evento avverso, si troverebbe di fronte a un soggetto solvibile”.
Risarcimento danni sanitari: il limite della colpa grave
La riforma interviene anche sul rapporto tra strutture e professionisti sanitari. La rivalsa economica nei confronti dei dipendenti, pubblici o privati, è ammessa solo nei casi di colpa grave o dolo. La scelta è stata pensata per evitare una eccessiva colpevolizzazione dei medici, che negli anni ha contribuito alla diffusione della cosiddetta medicina difensiva, con un aumento di esami e procedure spesso non strettamente necessari.
Lo scudo penale prorogato fino al 2026
Sul fronte penale, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2026 la protezione per gli operatori sanitari che, in contesti emergenziali caratterizzati da carenza di personale o afflusso massiccio di pazienti, commettano errori colposi pur avendo rispettato le linee guida e agito con diligenza professionale. In questi casi, la responsabilità penale è limitata alla sola colpa grave. Lo scudo penale non elimina il problema principale. “L’indagine penale non viene eliminata, la norma interviene solo sull’ipotesi di condanna – precisa l’avvocato -. I medici continuano a essere indagati e a subire il peso del procedimento penale, anche se solo una percentuale minima delle indagini si conclude con una condanna, sia prima sia dopo l’introduzione dello scudo”.
Il vero cambiamento è sul piano civile
Alla fine, il baricentro del sistema resta quello risarcitorio civile. Per i pazienti, il canale privilegiato è quello dell’indennizzo economico, oggi reso più accessibile dall’azione diretta verso l’assicuratore. “Per i medici, il peso maggiore resta il processo stesso, più che l’eventuale condanna”, conclude Albini..












Cristina Siciliano
Giornalista e scrittrice