Controlli del fisco sui conti correnti, la Corte UE boccia l’Italia: cosa cambia ora

In attesa delle modifiche normative del legislatore, i contribuenti oggetto di accertamento potrebbero trovarsi in una posizione processuale rafforzata.

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Dichiarare redditi inferiori a quelli reali è pericoloso. L’amministrazione finanziaria italiana, per contrastare l’evasione fiscale e verificare la corretta determinazione delle imposte da parte dei contribuenti, accede direttamente ai dati bancari e finanziari di cittadini, professionisti e imprese. E quando scopre che le disponibilità non combaciano con i redditi dichiarati, interviene con un accertamento fiscale. Ma adesso la Corte UE boccia simili procedure, in contrasto con la normativa italiana vigente, ritenendo che si tratti di una “violazione sistemica” del diritto alla privacy.

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Controlli sui conti correnti, cosa prevede la legge in Italia

Le norme che disciplinano l’accesso ai dati bancari e i controlli del fisco sui conti correnti da parte dell’amministrazione finanziaria italiana risalgono agli anni Settanta. In particolare, sono l’articolo 51, comma 2, numero 7 del DPR 633/1972 in materia di IVA, e l’articolo 32, comma 1, numero 7 del DPR 600/1973 sulle imposte dirette.

Secondo queste disposizioni, gli uffici fiscali possono richiedere a banche, Poste Italiane e altri intermediari una vasta gamma di informazioni: saldi, giacenze medie, cronologia delle operazioni in entrata e uscita, beneficiari dei bonifici, utilizzo di carte di credito e molto altro ancora. Richieste che possono riguardare non solo i conti intestati direttamente al contribuente sotto verifica, ma anche rapporti finanziari riferibili indirettamente allo stesso, inclusi conti di soggetti collegati o che abbiano avuto relazioni economiche con il contribuente. La richiesta deve essere autorizzata preventivamente da figure apicali dell’amministrazione: il direttore centrale o regionale dell’Agenzia delle Entrate, oppure il comandante regionale della Guardia di finanza.

La ratio è chiara: in un sistema fiscale basato prevalentemente sull’autodichiarazione, in cui i contribuenti sono chiamati a determinare autonomamente il proprio debito tributario, l’amministrazione finanziaria deve pur sempre conservare il potere di verificare la veridicità delle dichiarazioni e individuare eventuali comportamenti evasivi. 

La necessità della motivazione nella richiesta

Tuttavia, nel corso dei decenni, la giurisprudenza italiana ha progressivamente ridimensionato la portata delle garanzie, rendendo questo strumento investigativo particolarmente discrezionale. La Corte di Cassazione ha infatti stabilito che l’autorizzazione all’accesso ai dati bancari costituisce un atto interno di natura meramente preparatoria, che non richiede necessariamente una motivazione articolata e che, soprattutto, non viene notificato al contribuente interessato. 

Ovvero, un cittadino o un’impresa possono scoprire che i propri dati bancari sono stati acquisiti dall’amministrazione solo quando viene notificato un avviso di accertamento basato anche su quelle informazioni. L’Agenzia delle Entrate, dal suo canto, ha emanato diverse circolari interpretative che fornivano indicazioni operative sulla necessità di motivare le richieste e di circoscrivere l’ambito delle indagini, ma queste linee guida amministrative non hanno valore vincolante e nella prassi applicativa la loro osservanza è risultata discontinua.

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La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo: “Controlli violano la privacy”

L’8 gennaio 2026 la Corte europea dei diritti dell’uomo, esaminando due ricorsi presentati da contribuenti italiani (nn. 4067/19 e 34583/20), ha emesso una sentenza che dichiara il sistema italiano di accesso ai dati bancari incompatibile con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in particolare con l’articolo 8 che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

I fatti alla base della controversia riguardavano due persone fisiche che erano state informate dalle proprie banche dell’avvenuta ricezione di richieste di accesso ai dati da parte dell’amministrazione finanziaria italiana. Le autorità direttoriali competenti avevano autorizzato queste iniziative investigative, ritenendo di operare nel pieno rispetto della legalità. I contribuenti hanno contestato questa prassi davanti alla Corte di Strasburgo, sostenendo che l’accesso indiscriminato ai propri dati finanziari, senza adeguate garanzie procedurali e senza effettive possibilità di tutela giurisdizionale, costituisse una violazione ingiustificata della loro privacy. La Corte europea ha accolto queste contestazioni.

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Le motivazioni

Nelle motivazioni della sua setenza, la Corte europea ha individuato tre ordini di criticità sui controlli dell’Agenzia delle Entrate che rendono il sistema italiano incompatibile con gli standard europei di tutela dei diritti fondamentali.

  • l’eccessiva discrezionalità amministrativa nella decisione di accedere ai dati bancari, senza criteri sostanziali chiari e circostanziati che delimitino quando e in quali condizioni sia legittimo attivare questo potere;
  • la carenza di garanzie procedurali a tutela dei contribuenti sottoposti a indagini finanziarie. Perché non esiste alcuna forma di controllo preventivo da parte di un’autorità indipendente, né meccanismi che consentano al contribuente di far valere le proprie ragioni prima che i dati vengano acquisiti. Dovendo mantenere l’effetto “sorpresa” del controllo stesso, occorrerebbe almeno compensare con tutele successive particolarmente efficaci, che però sembrano mancare fino alla notifica dell’avviso di accertamento;
  • l’inefficacia sostanziale della tutela giurisdizionale differita. Se l’indagine finanziaria non si traduce in un atto impositivo, il contribuente non ha alcuna possibilità di contestare l’invasione della propria privacy già avvenuta. In secondo luogo, possono trascorrere anni tra il momento dell’acquisizione dei dati bancari e la notifica dell’atto impositivo e ulteriori anni prima che il giudice tributario si pronunci sulla controversia.

Ma il problema ancor più grave è riconducibile all’irrilevanza pratica del vizio relativo all’autorizzazione. La giurisprudenza italiana consolidata ritiene infatti che l’eventuale mancanza o irregolarità dell’autorizzazione all’accesso ai dati bancari non comporti automaticamente l’annullamento dell’avviso di accertamento che ne è seguito. Il contribuente dovrebbe dimostrare di aver subito un pregiudizio concreto e specifico a causa dell’irregolarità, onere probatorio spesso impossibile da assolvere. 

Controlli sui conti correnti: cosa deve fare l’Italia

La Corte ha fornito indicazioni precise sugli interventi necessari per sanare le criticità riscontrate in Italia. Il primo riguarda l’introduzioni di criteri chiari e circostanziati che legittimino l’accesso ai dati bancari. Non è più sufficiente il generico richiamo alle funzioni di controllo fiscale: la legge deve specificare in quali situazioni concrete, sulla base di quali indizi o elementi di rischio, e con quali limiti l’amministrazione può richiedere dati finanziari. I criteri devono essere sufficientemente precisi da consentire ai contribuenti di prevedere ragionevolmente in quali circostanze possono essere oggetto di indagini finanziarie e da limitare la discrezionalità amministrativa.

Il secondo pilastro della riforma deve consistere nell’obbligo di motivare le richieste di accesso ai dati bancari, con una motivazione che non sia meramente formale ma che dia effettivamente conto delle ragioni concrete che giustificano l’ingerenza nella privacy del contribuente. La motivazione dovrebbe essere comunicata al contribuente in tempi ragionevoli, consentendogli di valutare la legittimità dell’accesso.

Il terzo elemento fondamentale riguarda l’introduzione di un rimedio giurisdizionale o indipendente effettivo e tempestivo, non subordinato all’emissione di un avviso di accertamento. Il contribuente deve poter contestare l’accesso ai propri dati davanti a un’autorità indipendente in tempi brevi dall’acquisizione, ottenendo una decisione che possa eventualmente impedire l’utilizzo di dati acquisiti illegittimamente o quantomeno riconoscere formalmente la violazione subita.

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Cosa cambia dopo la sentenza

Attualmente, le norme italiane formalmente restano in vigore fino a quando il legislatore non interverrà per modificarle, ma la loro applicazione è ormai segnata dall’accertata incompatibilità. Questo significa che i contribuenti che sono o saranno oggetto di accessi ai dati bancari potrebbero trovarsi in una posizione processuale rafforzata.

I professionisti fiscali dovranno valutare attentamente se e come far valere questa sentenza nelle controversie in corso. È possibile che i giudici tributari italiani, chiamati a pronunciarsi su casi in cui viene contestata la legittimità dell’accesso ai dati bancari, debbano ora tenere conto delle indicazioni della Corte europea e applicare una interpretazione della normativa nazionale conforme ai principi europei, anche in assenza di una riforma legislativa già completata.

La sentenza, poi, potrebbe avere ricadute anche sulla cooperazione fiscale internazionale. La Corte ha infatti richiamato la necessità di tenere conto di questo aspetto nella riforma della normativa, suggerendo che anche gli scambi di informazioni tra amministrazioni fiscali di Paesi diversi debbano rispettare adeguate garanzie per i contribuenti, impattando così sull’applicazione degli accordi internazionali per lo scambio automatico di informazioni finanziarie. 

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Roberto Rais

Giornalista e autore

Giornalista e autore, consulente e coordinatore editoriale, collabora con agenzie di stampe e società editoriali italiane ed estere specializzate in economia e finanza, gestione di impresa e organizzazione aziendale.

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