Dal 1° gennaio il nuovo sistema per le udienze da remoto del processo telematico tributario diventa pienamente operativo. Per gli avvocati questo si traduce in maggiori opportunità di lavoro, perché non sarà necessario raggiungere la sede fisica della Corte. Il ministero dell’Economia e delle Finanze, con un decreto dello scorso 24 novembre, chiarisce tutte le regole del nuovo PTT online, preservando privacy e obblighi deontologici. Partitaiva.it ha intervistato l’avvocato Salvatore Ponzo, esperto di diritto tributario, per comprendere cosa prevede il nuovo iter regolatorio e quali sono le ripercussioni sulla pratica quotidiana.
Indice
- La nuova era del PTT: Teams diventa l’unica piattaforma
- Vantaggi e rischi per chi sceglie la partecipazione a distanza
- Preparazione dell’udienza da remoto: tutto deve essere nel fascicolo digitale
- Problemi tecnici e tutela del contraddittorio
- Privacy, sicurezza e obblighi di identificazione: un livello più alto di tutela
La nuova era del PTT: Teams diventa l’unica piattaforma
Il decreto introduce una disciplina completa delle udienze da remoto, fissando standard tecnici rigidi e abbandonando definitivamente i precedenti applicativi. La piattaforma ufficiale diventa Microsoft Teams, scelta per la sua infrastruttura a canali criptati e per la gestione dei dati su server localizzati all’interno dell’Unione Europea. “Il cuore della riforma è la transizione tecnologica verso standard di sicurezza più elevati: l’adozione di Teams garantisce un livello di protezione uniforme e controllato, oltre a una gestione dei dati giudiziari più rigorosa – spiega l’avvocato Ponzo -. Le parti devono collegarsi da luoghi idonei per riservatezza e decoro, usare dispositivi conformi e dichiarare, prima della discussione, chi è presente nel luogo di collegamento, assicurando la consapevolezza del divieto assoluto di registrazione”.

La partecipazione da remoto deve garantire contestualità, visibilità reciproca ed effettiva possibilità di interlocuzione. “Prima della discussione i difensori devono dichiarare chi è presente nel luogo di collegamento, confermare la riservatezza dell’ambiente e attestare la consapevolezza del divieto assoluto di registrazione – sottolinea -. La dichiarazione è inserita nel verbale e vincola il difensore a un comportamento conforme alle regole processuali e deontologiche. Il decreto vieta ogni forma di registrazione autonoma audio o video e ribadisce il divieto di assistere alla camera di consiglio. Se il collegamento risulta impossibile o compromesso, il presidente può rinviare l’udienza o adottare modalità alternative che garantiscano il contraddittorio. Le precedenti regole restano applicabili fino al 31 dicembre 2025; dal 1° gennaio 2026 il nuovo sistema diviene pienamente operativo”.
Vantaggi e rischi per chi sceglie la partecipazione a distanza
L’udienza da remoto, ormai parte integrante del contenzioso, apre possibilità prima impensabili per professionisti e contribuenti. “Il vantaggio principale è lo sganciamento tra la sede fisica della Corte e l’attività dell’avvocato. Per esempio, un professionista di Lecce o Palermo può discutere a Milano o Torino senza sacrificare giornate di lavoro e senza costi di trasferta”, sottolinea Ponzo. Questo rende la difesa più flessibile, con benefici evidenti in termini di efficienza e riduzione dei costi per il cliente.
Ma la smaterializzazione del contraddittorio non è priva di criticità. “La mediazione dello schermo può attenuare la forza della comunicazione non verbale e rendere più difficile cogliere le reazioni del giudice. Serve una cura ancora maggiore nell’esposizione, per non perdere incisività nella discussione”, continua.
Preparazione dell’udienza da remoto: tutto deve essere nel fascicolo digitale
La riforma impone una gestione più rigorosa e anticipata del materiale difensivo. Nessun documento potrà essere caricato o mostrato in extremis. “Gli atti devono essere autosufficienti e leggibili a video: file ordinati, nitidi, correttamente nominati. Il giudice lavora solo sul fascicolo digitale, quindi non è più possibile consegnare sentenze o documenti a mano durante la discussione – chiarisce Ponzo -. Il processo diventa integralmente digitale, incluso il verbale dell’udienza: tutto deve essere già pronto e reperibile nell’archivio informatico”.
Problemi tecnici e tutela del contraddittorio
La nuova normativa introduce regole chiare per evitare distorsioni dovute a malfunzionamenti, una delle criticità più rilevate negli ultimi anni. “Il decreto prevede che il presidente sospenda immediatamente l’udienza in caso di problemi tecnici e, se il collegamento non può essere ripristinato, ne disponga il rinvio. Tale meccanismo assicura una tutela effettiva del contraddittorio poiché la sospensione immediata dell’udienza in presenza di problemi tecnici impedisce che il processo prosegua in condizioni tali da compromettere la possibilità delle parti di ascoltare, comprendere e replicare, e il rinvio dell’udienza, qualora il collegamento non sia ripristinabile, evita che una delle parti subisca un pregiudizio processuale per cause non imputabili alla propria volontà”.
L’esperto racconta un episodio personale che evidenzia i problemi del sistema precedente. “Ho vissuto personalmente situazioni in cui un malfunzionamento impediva l’ascolto della controparte. Con il nuovo sistema, episodi del genere non dovrebbero più verificarsi: l’obiettivo è garantire sempre un contraddittorio effettivo”, aggiunge.
Privacy, sicurezza e obblighi di identificazione: un livello più alto di tutela
La riforma introduce un sistema di sicurezza stringente che investe sia la tecnologia sia il comportamento delle parti. “L’accesso avviene tramite link inviato solo alle caselle istituzionali e con autenticazione a due fattori, in ambienti riservati e con dispositivi sicuri”, prosegue Ponzo.
“È vietata qualsiasi registrazione, i flussi restano nei sistemi della giustizia tributaria, e difensori e parti devono dichiarare l’assenza di terzi non autorizzati. A fine udienza, occorre confermare il regolare svolgimento del collegamento”. La logica è quella di definire un ecosistema processuale digitale coerente con le garanzie del processo tradizionale, ma potenziato sul fronte della protezione dei dati. “Il decreto delinea un modello di udienza digitale che non si limita a modernizzare il processo, ma ne ridefinisce gli standard di affidabilità e tutela, segno che il legislatore intende coniugare innovazione tecnologica e solide garanzie processuali”, conclude l’avvocato.












Cristina Siciliano
Giornalista e scrittrice