Il regime fiscale per i lavoratori impatriati cambia volto, almeno in parte. Con la risposta n. 228 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’indennità NASpI percepita nel 2024 non può beneficiare del regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori impatriati (art. 16 del D.Lgs. 147/2015) e va quindi tassata per intero. Per approfondire le conseguenze del chiarimento, Partitaiva.it ha intervistato Piergiorgio Salaris, commercialista e revisore legale dei conti.
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Regime impatriati 2025: il caso esaminato
Il caso analizzato dall’amministrazione finanziaria nell’interpello riguarda un contribuente che, nel mese di aprile 2022, ha trasferito la residenza in Italia dopo sei anni trascorsi all’estero. Fino al mese di settembre 2023, ha lavorato come dipendente per una società, beneficiando del regime speciale per lavoratori impatriati. A seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ha percepito la NASpI da ottobre 2023 ad agosto 2024. Successivamente, nel mese di settembre 2024, si è trasferito nuovamente all’estero. Il contribuente ha chiesto se la NASpI percepita nel 2024 potesse essere considerata reddito agevolabile ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 147/2015 e, in particolare, se tale reddito dovesse essere indicato nel Quadro RC del Modello Redditi PF 2025 per l’intero importo lordo o già al netto della riduzione prevista dal regime.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il regime speciale per lavoratori impatriati si applica esclusivamente ai redditi derivanti da attività lavorativa svolta in Italia, quali redditi di lavoro dipendente, assimilati, autonomo o d’impresa prodotti sul territorio, nonché le somme che li sostituiscono. La NASpI, invece, è un’indennità di disoccupazione corrisposta a seguito della perdita dell’impiego e non a fronte di attività lavorativa. Pertanto, non soddisfa il requisito richiesto dalla normativa per beneficiare del regime agevolato.
Di conseguenza, le somme percepite devono essere assoggettate a tassazione ordinaria, senza applicazione delle agevolazioni previste dal regime impatriati. Anche il commercialista Piergiorgio Salaris precisa che la posizione dell’Agenzia delle Entrate si fonda su un principio solido. “Il regime speciale per i lavoratori impatriati agevola esclusivamente i redditi derivanti da un’attività lavorativa effettivamente svolta in Italia, come quelli da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa. L’indennità di disoccupazione, pur essendo fiscalmente assimilata al reddito di lavoro dipendente, è in realtà un trattamento a carattere sostitutivo e assistenziale, riconosciuto in assenza di attività lavorativa. Per questo motivo non rientra nell’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione”.
Le criticità per chi ha trasferito la residenza prima del 2024
Il commercialista Salaris sottolinea che chi ha trasferito la residenza prima del 2024 potrebbe trovarsi in difficoltà, soprattutto se ha perso il lavoro durante il periodo agevolato. “La criticità principale riguarda i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia e hanno iniziato a beneficiare del regime impatriati, ma che nel corso del periodo agevolato si trovano a percepire la NASpI a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. In questi casi l’agevolazione si interrompe per le somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione, che vanno tassate integralmente. Ciò può generare confusione nei contribuenti, perché altri trattamenti sostitutivi (come cassa integrazione o mobilità) sono invece ricompresi nel regime: questa differenza richiede attenzione”.
La dichiarazione nel Modello Redditi
Il chiarimento ha anche implicazioni tecniche molto concrete per la compilazione della dichiarazione dei redditi. “Nella compilazione della dichiarazione, le somme erogate a titolo di NASpI devono essere indicate per l’intero importo nel quadro relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, senza applicare l’abbattimento previsto dal regime impatriati – sottolinea -. In altre parole, il contribuente deve distinguere correttamente i redditi agevolabili (stipendi, compensi, ecc.) dalle indennità di disoccupazione, che subiscono la tassazione ordinaria IRPEF. Un errore di compilazione rischia di generare controlli e richieste di imposta aggiuntiva”.
Negli ultimi anni il regime ha subito numerose modifiche. Per il commercialista Salaris, è probabile che il legislatore intervenga ancora, anche alla luce delle divergenze nel trattamento dei redditi sostitutivi. “È possibile che in futuro vengano introdotti correttivi per chiarire e uniformare il trattamento di redditi sostitutivi, come nel caso della NASpI, oppure che si ampli l’ambito applicativo per renderlo più competitivo rispetto ad altri regimi europei. Tuttavia, al momento la tendenza è piuttosto restrittiva: più che un ampliamento, è plausibile aspettarsi ulteriori chiarimenti volti a limitare interpretazioni estensive”.
Quali sono le agevolazioni per i lavoratori impatriati nel 2025
Il regime agevolato per i lavoratori impatriati, disciplinato dall’art. 5 del decreto legislativo. n. 209/2023, si applica a coloro che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia dal 2024. L’agevolazione comporta una riduzione del reddito imponibile al 50% da lavoro dipendente, entro un limite annuale di 600.000 euro. Per usufruire delle agevolazioni, il lavoratore deve:
- impegnarsi a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni;
- non essere stato fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento;
- possedere i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione indicati dai decreti legislativi n. 108/2012 e n. 206/2007.
Se la residenza in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici; quelli già fruiti vengono recuperati, con applicazione dei relativi interessi.
Cristina Siciliano
Giornalista e scrittrice