La contabilizzazione delle partecipazioni societarie nasconde spesso delle trappole fiscali non evidenti. Una di queste è il cosiddetto “realizzo virtuale“, quel meccanismo che può far scattare effetti fiscali immediati anche quando non si verifica alcuna vendita effettiva delle partecipazioni.
L’Agenzia delle Entrate, con risposta all’interpello n.209 del 19 agosto 2025, ha fatto chiarezza su quando questo meccanismo è realmente attivabile, fornendo alle imprese indicazioni utili per gestire al meglio le riorganizzazioni societarie più complesse.
Indice
Riclassificazione di partecipazioni: cos’è il realizzo virtuale
Il realizzo virtuale è un meccanismo che considera “realizzata” fiscalmente una plusvalenza anche quando non c’è stata alcuna vendita effettiva. Le ipotesi sono diverse, ma generalmente riconducibili ad alcuni casi di riclassificazione contabile delle partecipazioni societarie, quando il cambio di categoria contabile comporta anche un diverso trattamento fiscale.
Il principio alla base è che se un’azienda sposta una partecipazione da una categoria contabile a un’altra, e questo spostamento implica un cambio nel regime fiscale applicabile, allora il fisco considera come se quella partecipazione fosse stata effettivamente venduta e ricomprata al nuovo valore. Di conseguenza, eventuali plusvalenze latenti vengono tassate immediatamente, anche se la partecipazione rimane nel portafoglio dell’azienda.
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate
Il caso che ha portato alla risposta dell’Agenzia delle Entrate riguarda un’operazione di riorganizzazione societaria che ha per protagoniste una prima società (Alfa), controllata da un gruppo industriale (Beta), che possedeva una partecipazione del 100% in una società tedesca (Gamma). Nell’ambito di una riorganizzazione del gruppo, la società Alfa ha deciso di cedere la partecipazione a un’altra società del medesimo gruppo (Delta).
Ora, dal punto di vista contabile l’operazione ha comportato una riclassificazione della partecipazione in Gamma. Nel bilancio chiuso al 31 dicembre, la partecipazione è infatti passata dalla voce “partecipazioni in imprese controllate” alla categoria “attività non correnti detenute per la vendita”: lo spostamento è avvenuto in applicazione del principio contabile internazionale IFRS 5, che disciplina le attività destinate alla dismissione.
La domanda posta da Alfa è legittima: questa riclassificazione contabile comporta l’applicazione del realizzo virtuale, con conseguenti effetti fiscali immediati, oppure no? La preoccupazione non è certo marginale: il realizzo virtuale avrebbe potuto far emergere una plusvalenza tassabile già nell’esercizio della riclassificazione, anticipando gli effetti fiscali rispetto alla vendita effettiva.
I criteri per l’applicazione del realizzo virtuale
La normativa di riferimento è contenuta nel decreto ministeriale dell’8 giugno 2011, che disciplina la riclassificazione delle attività finanziarie stabilendo, come principio fondamentale, che il realizzo virtuale si applica quando la riclassificazione contabile comporta il passaggio a un diverso regime fiscale dello strumento finanziario.
Più nel dettaglio, il meccanismo scatta nel momento in cui si verifica l’inserimento di uno strumento finanziario in uno dei portafogli previsti dall’IFRS 9, il principio contabile internazionale che disciplina gli strumenti finanziari, determinando un cambio nel trattamento fiscale: se il regime fiscale rimane invariato, pertanto, non si applica il realizzo virtuale.
La distinzione fondamentale dal punto di vista fiscale è la differenza tra immobilizzazioni finanziarie e attività detenute per la negoziazione. Le prime sono infatti partecipazioni possedute con finalità di investimento duraturo, mentre le seconde sono strumenti finanziari acquisiti principalmente per essere venduti a breve termine o che fanno parte di strategie di trading.
Perché nel caso specifico non si applica il realizzo virtuale
A questo punto ci si può anche domandare perché, nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, la riclassificazione operata da Alfa non abbia comportato un cambio di regime fiscale. Ebbene, la partecipazione in Gamma non è passata dalla categoria delle immobilizzazioni finanziarie a quella delle attività detenute per la negoziazione.
La cessione di Gamma rientrava infatti in un progetto di riorganizzazione societaria all’interno del gruppo, senza alcuna finalità speculativa o di trading. Di conseguenza, anche dopo la riclassificazione secondo l’IFRS 5, la partecipazione ha mantenuto la propria natura di immobilizzazione finanziaria dal punto di vista fiscale, pur essendo destinata alla vendita.
L’Agenzia ha quindi sottolineato che le partecipazioni classificate come attività non correnti detenute per la vendita secondo l’IFRS 5 non rientrano automaticamente nella definizione di attività “detenute per la negoziazione” prevista dalla normativa fiscale, una categoria che richiede di fatto specifici requisiti, come l’acquisizione principalmente finalizzata alla vendita a breve termine o l’appartenenza a strategie di trading documentate.
Quali conseguenze per le aziende
La chiarificazione ha importanti risvolti pratici per le aziende che si trovano a gestire riorganizzazioni societarie, perché la distinzione tra diversi tipi di riclassificazione contabile ha conseguenze fiscali piuttosto significative in bilancio.
Nel momento in cui un’azienda pianifica operazioni di cessione di partecipazioni nell’ambito di riorganizzazioni aziendali, deve quindi valutare attentamente se la riclassificazione contabile necessaria possa innescare il meccanismo del realizzo virtuale. Se questo dovesse accadere, la società si troverebbe a dover gestire effetti fiscali anticipati, con possibili impatti sulla pianificazione tributaria e sui flussi di cassa.
Nel caso specifico analizzato dall’Agenzia, la società Alfa ha potuto confermare che la propria interpretazione era corretta: nessun effetto fiscale immediato al momento della riclassificazione, con la plusvalenza che sarà tassata solo al momento della cessione effettiva, potenzialmente beneficiando anche del regime di esenzione se sussisteranno i relativi requisiti.
Roberto Rais
Giornalista e autore