Dal 9 agosto è in vigore la legge 106/2025, che ha introdotto nuove tutele per i malati oncologici che siano pubblici e privati. Le stesse si estendono anche a lavoratori affetti da malattie croniche e invalidanti. L’iter legislativo è cominciato nel 2022, su proposta dell’onorevole Debora Serracchiani, e si è concluso soltanto lo scorso luglio. La nuova norma riconosce il diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma anche nuovi permessi per cure ed esami, oltre che il diritto al lavoro agile.
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Lavoratori malati oncologici: le nuove tutele a lavoro
A partire dal primo gennaio 2026, i lavoratori malati oncologici (in fase attiva o in follow-up precoce), immunodepressi o affetti da malattie croniche – con invalidità riconosciuta almeno al 74% – potranno contare su:
- 10 ore di permesso retribuito l’anno per esami o terapie. Il beneficio si estende pure ai genitori di minori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche;
- un periodo di congedo non retribuito fino a due anni, che potrà essere fruito in modo continuativo o frazionato, con garanzia di conservazione del posto di lavoro;
- il diritto di priorità nell’accesso al lavoro agile, “ove la prestazione lavorativa lo consente”.
Il fondo per i premi di laurea
La legge ha istituito anche un fondo per l’erogazione di premi di laurea in memoria di pazienti oncologici deceduti, con una dotazione di 2 milioni di euro che sarà gestita dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Il finanziamento totale della misura, invece, salirà gradualmente fino a 25,2 milioni annui entro il 2035, con l’intento di dare stabilità e continuità alle nuove norme di protezione sociale.
I diritti dei lavoratori autonomi malati oncologici
Per i lavoratori autonomi con le stesse condizioni di salute c’è la possibilità di sospendere l’attività fino a 300 giorni all’anno per chi ha incarichi continuativi, rispetto ai 150 previsti per le altre patologie. Le condizioni cliniche possono essere documentate con certificati del medico di base o di specialisti del SSN, validabili tramite tessera sanitaria e fascicolo sanitario elettronico. Il committente può, però, estinguere il rapporto di lavoro per venir meno dell’interesse.
L’indennità per il lavoratore malato oncologico
L’indennità per le 10 ore di permesso ammonta al trattamento economico delle assenze di malattia con copertura previdenziale lavorativo. Nel settore privato, ad anticiparla sono gli stessi datori di lavoro, che possono poi recuperare le somme tramite conguaglio con i contributi dovuti all’ente previdenziale.
Le criticità e i dubbi
Uno dei punti critici è che, durante i due anni di congedo non retribuito, non si possono svolgere altre attività lavorative. Di conseguenza, il lavoratore si trova senza alcuna fonte di reddito né possibilità di impegnarsi in attività più leggere o saltuarie per un minimo di ristoro economico. Tra l’altro, il periodo non è computato ai fini previdenziali, ma si può riscattare attraverso contribuzione volontaria.
Molti aspetti pratici restano ancora da chiarire. L’INPS dovrà fornire circolari operative per coordinare: le modalità di richiesta del congedo; la verifica dell’invalidità; il coordinamento con altre assenze per malattia o congedi parentali e infine, l’attuazione dei dieci permessi orari retribuiti.
Cristina Siciliano
Giornalista e scrittrice